Art. 2.
  L'importo  minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui
al  presente  decreto  e'  di  mille euro nominali; le sottoscrizioni
potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale
cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998,
citato  nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono
rappresentati  da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto;
tali   iscrizioni   contabili   continuano   a  godere  dello  stesso
trattamento  fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la
vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.
  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000
tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione
economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto
ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale
nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra'
riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito
in titoli in essere presso la predetta societa'.
  A  fronte  delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui
all'art.   30  del  citato  decreto  legislativo  n.  213  del  1998,
accrediteranno  i relativi importi nei conti di depositi intrattenuti
con i sottoscrittori.