Art. 3.
  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relativi alle esenzioni
fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il
presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto
1o aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.
461.
  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e
sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali l'Istituto di emissione e'
autorizzato a fare anticipazioni.