Art. 8. Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto devono pervenire entro le ore 11 del giorno 12 giugno 2001, esclusivamente mediante trasmissione di richiesta telematica da indirizzare alla Banca d'Italia tramite rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno pese in considerazione. In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete" troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste nella convenzione tra Banca d'Italia e gli operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.