Art. 9.
  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle
offerte,  di  cui  al  precedente art. 8, sono eseguite le operazioni
d'asta  nei  locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente
della  Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede
all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei
relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.
  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con
l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio' delegato dal
Ministero  del  tesoro del bilancio e della programmazione economica,
con  funzioni  di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale
da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo
sara'  reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi'
data  l'informazione  relativa  alla  quota  assegnata  in  asta agli
"specialisti".