Art. 2.
  Le  tariffe  di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita'
nazionale  competente,  sono  identiche  per  tutti  i richiedenti la
certificazione  e  non  possono  essere  variate  senza il preventivo
assenso   dell'Autorita'   nazionale  medesima;  le  tariffe  possono
prevedere  una  quota  fissa  di  accesso  ai  controlli ed una quota
variabile  in  funzione  della  quantita'  di prodotto certificata. I
controlli  sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori
della denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano".