Art. 2. Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 e' prorogato per il periodo dal 12 luglio 2000 all'11 gennaio 2001, unita' di: Feltre (Belluno) per un massimo di 6 unita' lavorative; Fossanova (Latina) per un massimo di 10 unita' lavorative; Fusina (Venezia) per un massimo di 28 unita' lavorative; Iglesias (Cagliari) per un massimo di 10 unita' lavorative; Marcon (Venezia) per un massimo di 8 unita' lavorative; Novara per un massimo di 9 unita' lavorative; Pomezia (Roma) per un massimo di 1 unita' lavorativa; Portovesme (Cagliari) per un massimo di 48 unita' lavorative; Rho (Milano) per un massimo di 13 unita' lavorative. Istanza aziendale presentata il 4 agosto 2000 con decorrenza 12 luglio 2000. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attivita' produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 maggio 2001 Il direttore generale: Daddi