Art. 2.
  Il  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale  di cui
all'art.   1   e'  prorogato  per  il  periodo  dal  12  luglio  2000
all'11 gennaio 2001, unita' di:
    Feltre (Belluno) per un massimo di 6 unita' lavorative;
    Fossanova (Latina) per un massimo di 10 unita' lavorative;
    Fusina (Venezia) per un massimo di 28 unita' lavorative;
    Iglesias (Cagliari) per un massimo di 10 unita' lavorative;
    Marcon (Venezia) per un massimo di 8 unita' lavorative;
    Novara per un massimo di 9 unita' lavorative;
  Pomezia (Roma) per un massimo di 1 unita' lavorativa;
    Portovesme (Cagliari) per un massimo di 48 unita' lavorative;
    Rho (Milano) per un massimo di 13 unita' lavorative.
  Istanza  aziendale  presentata  il  4 agosto  2000  con  decorrenza
12 luglio 2000.
  L'Istituto  nazionale  della previdenza sociale, ad eccezione delle
esplicite  concessioni  in  deroga, eventualmente recate dal presente
provvedimento,  verifica  il rispetto del limite massimo di trentasei
mesi  nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con
particolare  riferimento  ai  periodi  di  fruizione  del trattamento
ordinario  di  integrazione  salariale,  concessi  per  contrazione o
sospensione   dell'attivita'  produttiva  determinata  da  situazioni
temporanee di mercato.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 24 maggio 2001
                                         Il direttore generale: Daddi