Art. 2. 1. La dichiarazione sostitutiva unica e' redatta conformemente a quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni. 2. L'attestazione della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica e' rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui all'art. 4, comma 4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati. 3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S., secondo la procedura di cui all'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000. L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo dell'indicatore della situazione economica (ISE) e dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), secondo la procedura prevista nell'allegato A al presente decreto e rende disponibili detti indicatori agli enti erogatori, nonche' al dichiarante, anche a fine dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilita', secondo il modello di attestazione ivi previsto. La trasmissione dei dati avviene in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000.