Art. 2.
  1.  La  dichiarazione  sostitutiva unica e' redatta conformemente a
quanto previsto nel modello-tipo e nelle relative istruzioni.
  2.   L'attestazione   della   presentazione   della   dichiarazione
sostitutiva  unica  e'  rilasciata al dichiarante dai soggetti di cui
all'art.  4,  comma  4, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come
modificato  dal  decreto legislativo n. 130 del 2000, previa verifica
della completezza e della correttezza formali dei dati dichiarati.
  3. Effettuata l'attestazione della presentazione, l'ente che riceve
la dichiarazione sostitutiva unica trasmette entro i successivi dieci
giorni i dati in essa contenuti al sistema informativo dell'I.N.P.S.,
secondo  la  procedura  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  del decreto
legislativo  n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo
n.  130  del  2000.  L'I.N.P.S., ricevuti i dati, effettua il calcolo
dell'indicatore  della  situazione  economica (ISE) e dell'indicatore
della  situazione  economica equivalente (ISEE), secondo la procedura
prevista  nell'allegato  A  al  presente  decreto e rende disponibili
detti indicatori agli enti erogatori, nonche' al dichiarante, anche a
fine  dell'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilita', secondo
il  modello  di  attestazione  ivi previsto. La trasmissione dei dati
avviene  in  osservanza  delle  disposizioni  di  cui  all'art. 6 del
decreto  legislativo  n.  109  del  1998, come modificato dal decreto
legislativo n. 130 del 2000.