Art. 3.
  1.  Ai  sensi  dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109
del  1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i
richiedenti  prestazioni  sociali  agevolate,  per l'erogazione delle
quali  gli  enti  erogatori  abbiano  previsto,  nella  disciplina di
propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica
equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono
tenuti  a  presentare  ulteriori  dichiarazioni  se l'applicazione di
detti  criteri puo' essere effettuata dagli enti erogatori sulla base
dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica.
  2.  I  comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali
e'   presentata   la   dichiarazione   sostitutiva  unica  assicurano
l'assistenza  necessaria  al dichiarante per la corretta compilazione
della  dichiarazione  sostitutiva  unica,  anche  attraverso i propri
uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in
convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del
decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 18 maggio 2001
              Il Presidente del Consiglio dei Ministri
                                Amato
               Il Ministro per la solidarieta' sociale
                                Turco
                      Il Ministro delle finanze
                              Del Turco
                Il Ministro per la funzione pubblica
                              Bassanini