Art. 3. 1. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 109 del 1998, come modificato dal decreto legislativo n. 130 del 2000, i richiedenti prestazioni sociali agevolate, per l'erogazione delle quali gli enti erogatori abbiano previsto, nella disciplina di propria competenza, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari, non sono tenuti a presentare ulteriori dichiarazioni se l'applicazione di detti criteri puo' essere effettuata dagli enti erogatori sulla base dei dati contenuti nella dichiarazione sostitutiva unica. 2. I comuni, gli enti erogatori e le sedi I.N.P.S. presso i quali e' presentata la dichiarazione sostitutiva unica assicurano l'assistenza necessaria al dichiarante per la corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico ovvero in collaborazione o in convenzione con i centri di assistenza fiscale di cui all'art. 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Amato Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Il Ministro delle finanze Del Turco Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini