Art. 2. 1. E' autorizzata a decorrere dal 1o luglio 2001 la fabbricazione e l'immissione in commercio dei medicinali veterinari ad azione antiparassitaria e disinfestante per uso esterno elencati nell'allegato 3 alle condizioni ivi riportate. 2. Entro 6 mesi dalla data di notifica dei nuovi stampati illustrativi approvati dal Ministero della sanita', le confezioni dei lotti dei prodotti di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno essere conformi alle condizioni previste in allegato 3. 3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la dicitura: "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e non e' sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".