Art. 2.
   1.  E' autorizzata a decorrere dal 1o luglio 2001 la fabbricazione
e  l'immissione  in  commercio  dei  medicinali  veterinari ad azione
antiparassitaria   e   disinfestante   per   uso   esterno   elencati
nell'allegato 3 alle condizioni ivi riportate.
   2.  Entro  6  mesi  dalla  data  di  notifica  dei  nuovi stampati
illustrativi approvati dal Ministero della sanita', le confezioni dei
lotti  dei  prodotti  di cui al comma 1 presenti sul mercato dovranno
essere conformi alle condizioni previste in allegato 3.
   3. Le confezioni dei lotti di cui al comma 2 dovranno riportare la
dicitura: "La vendita non e' riservata esclusivamente alle farmacie e
non e' sottoposta all'obbligo di ricetta medico-veterinaria".