Art. 2.
  Durante   il  periodo  di  vigenza  del  divieto  possono  affluire
all'isola:
    a) veicoli per trasporto pubblico;
    b) veicoli che trasporto merci deperibili;
    c) autoveicoli   che   trasportano   invalidi,   purche'   muniti
dell'apposito  contrassegno  previsto  dall'art.  381 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da
una competente autorita' italiana o estera;
    d) veicoli  di  enti  pubblici  addetti  a servizi di polizia, di
utilita' o di pubblico interesse;
    e) autoveicoli  appartenenti  agli iscritti all'albo usticese non
residenti,  ai  sensi  dell'art.  8  del  vigente  statuto comunale e
riconoscibili  attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di
Ustica.