Art. 2. Durante il periodo di vigenza del divieto possono affluire all'isola: a) veicoli per trasporto pubblico; b) veicoli che trasporto merci deperibili; c) autoveicoli che trasportano invalidi, purche' muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, rilasciato da una competente autorita' italiana o estera; d) veicoli di enti pubblici addetti a servizi di polizia, di utilita' o di pubblico interesse; e) autoveicoli appartenenti agli iscritti all'albo usticese non residenti, ai sensi dell'art. 8 del vigente statuto comunale e riconoscibili attraverso apposito tesserino rilasciato dal comune di Ustica.