Art. 3. Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni feriali possono affluire sull'isola: a) autoveicoli con targa estera sempre che siano condotti dal proprietario o da componente della famiglia del proprietario stesso nonche' quelli con targa italiana, noleggiati negli aeroporti intercontinentali da turisti stranieri, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e del pacchetto turistico agevolato; b) autoveicoli per il trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola; c) veicoli appartenenti a persone non residenti in Palermo e provincia, che trascorreranno almeno sette giorni sull'isola e che possono dimostrare la durata del soggiorno o mediante biglietto di viaggio navale di andata e ritorno o con prenotazione di esercizi alberghieri o/e extra alberghieri.