Art. 3.
  Durante il periodo di vigenza del divieto e limitatamente ai giorni
feriali possono affluire sull'isola:
    a) autoveicoli  con  targa  estera  sempre che siano condotti dal
proprietario  o  da componente della famiglia del proprietario stesso
nonche'   quelli  con  targa  italiana,  noleggiati  negli  aeroporti
intercontinentali  da  turisti  stranieri, ai sensi dell'art. 5 della
legge  n.  556/1988, previa dimostrazione del contratto di noleggio e
del pacchetto turistico agevolato;
    b) autoveicoli  per  il  trasporto merci, sempre che non siano in
contrasto  con  le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade
dell'isola;
    c) veicoli  appartenenti  a  persone  non  residenti in Palermo e
provincia,  che  trascorreranno  almeno sette giorni sull'isola e che
possono  dimostrare  la  durata del soggiorno o mediante biglietto di
viaggio  navale  di  andata  e ritorno o con prenotazione di esercizi
alberghieri o/e extra alberghieri.