Art. 3.
  Sulle   isole   anzidette  possono  affluire  gli  autoveicoli  che
trasportano   invalidi,  purche'  muniti  dell'apposito  contrassegno
previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16
dicembre  1992,  n.  495,  rilasciato  da  una  competente  autorita'
italiana o estera.