Art. 2. Ispezioni a campione 1. Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti di tutti gli enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un interesse all'espletamento dell'attivita' ispettiva ovvero venga a conoscenza di fatti o situazioni che denuncino una non conformita' nel comportamento di enti ed obiettori a quanto stabilito dalla legge n. 230/1998, dalla normativa secondaria o dalle convenzioni in vigore. 2. Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio procede nell'attivita' ispettiva "a campione" sulla base dei seguenti criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente. La sussistenza di due o piu' dei criteri sotto indicati costituisce motivo per procedere in deroga all'ordine delineato: a) equa ripartizione dell'attivita' ispettiva tra pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata; b) numero di posti previsti in convenzione, con particolare riferimento agli enti che impiegano piu' di cinquanta o meno di dieci obiettori; c) articolazione territoriale dell'ente convenzionato, con riferimento al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi di assegnazione; d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente); e) tipologia di attivita' istituzionalmente svolta dall'ente; f) rilevanza, particolarita', innovativita' e carattere sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.