Art. 2.
                        Ispezioni a campione
  1.  Le ispezioni a campione possono essere effettuate nei confronti
di  tutti  gli  enti convenzionati, ivi inclusi quelli interessati al
programma di ispezioni periodiche, ogniqualvolta l'Ufficio ravvisi un
interesse  all'espletamento  dell'attivita'  ispettiva ovvero venga a
conoscenza  di  fatti  o situazioni che denuncino una non conformita'
nel comportamento di enti ed obiettori a quanto stabilito dalla legge
n.  230/1998,  dalla  normativa  secondaria  o  dalle  convenzioni in
vigore.
  2.  Fermo restando il principio stabilito al primo comma, l'Ufficio
procede nell'attivita' ispettiva "a campione" sulla base dei seguenti
criteri da considerare, di norma, in ordine di priorita' decrescente.
La  sussistenza  di due o piu' dei criteri sotto indicati costituisce
motivo per procedere in deroga all'ordine delineato:
    a) equa   ripartizione  dell'attivita'  ispettiva  tra  pubbliche
amministrazioni,  enti  pubblici,  enti  locali  ed  enti  di  natura
giuridica privata;
    b) numero  di  posti  previsti  in  convenzione,  con particolare
riferimento agli enti che impiegano piu' di cinquanta o meno di dieci
obiettori;
    c) articolazione   territoriale   dell'ente   convenzionato,  con
riferimento  al numero, alla dislocazione e all'ubicazione delle sedi
di assegnazione;
    d) decorrenza del rapporto convenzionale (risalente o recente);
    e) tipologia di attivita' istituzionalmente svolta dall'ente;
    f) rilevanza,    particolarita',    innovativita'   e   carattere
sperimentale dei progetti d'impiego realizzati.