Art. 3.
                        Ispezioni periodiche
  1.  Gli  enti  con  capacita'  superiore  alle  cento  unita'  sono
sottoposti  a  ispezioni  annuali  secondo  l'ordine  di priorita' di
seguito riportato:
    a) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul
territorio e capacita' superiore a mille unita';
    b) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul
territorio e capacita' superiore a duecento unita';
    c) pubbliche  amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti
di  natura  giuridica  privata  con  articolazione  periferizzata sul
territorio e capacita' tra le cento e le duecento unita'.
  2.  Fermo  restando  quanto  stabilito  al  comma  1  dell'art.  2,
costituiscono ulteriori criteri di priorita' degli enti da sottoporre
ad  attivita'  ispettiva  periodica  quelli  fissati  al  comma 2 del
medesimo art. 2.