Art. 3. Ispezioni periodiche 1. Gli enti con capacita' superiore alle cento unita' sono sottoposti a ispezioni annuali secondo l'ordine di priorita' di seguito riportato: a) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a mille unita'; b) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' superiore a duecento unita'; c) pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti locali ed enti di natura giuridica privata con articolazione periferizzata sul territorio e capacita' tra le cento e le duecento unita'. 2. Fermo restando quanto stabilito al comma 1 dell'art. 2, costituiscono ulteriori criteri di priorita' degli enti da sottoporre ad attivita' ispettiva periodica quelli fissati al comma 2 del medesimo art. 2.