Art. 4. Calendario delle verifiche e modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva 1. Il direttore generale dell'Ufficio nazionale per il servizio civile predispone il calendario delle verifiche, sia a campione che periodiche, sulla base dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e, con apposita circolare, stabilisce le modalita' procedurali dell'attivita' ispettiva.