Art. 4.
               Calendario delle verifiche e modalita'
                procedurali dell'attivita' ispettiva
  1.  Il  direttore  generale  dell'Ufficio nazionale per il servizio
civile  predispone  il calendario delle verifiche, sia a campione che
periodiche,  sulla  base  dei criteri indicati agli articoli 2 e 3 e,
con   apposita   circolare,   stabilisce   le  modalita'  procedurali
dell'attivita' ispettiva.