Art. 5. Svolgimento dell'attivita' ispettiva 1. Le ispezioni sono effettuate direttamente dal personale del servizio ispettivo dell'Ufficio nazionale per il servizio civile nonche', a seguito della stipula dei protocolli d'intesa previsti dall'art. 8, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 352, tramite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le forme e le condizioni ivi stabilite, senza oneri per l'Ufficio nazionale, ovvero, in via eccezionale, tramite le prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d), della legge n. 230 del 1998. 2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello svolgimento delle verifiche ispettive, della attivita' dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, secondo le modalita' previste con apposito protocollo d'intesa. Roma, 28 maggio 2001 Il Presidente: Amato