Art. 5.
                Svolgimento dell'attivita' ispettiva
  1.  Le  ispezioni  sono  effettuate  direttamente dal personale del
servizio  ispettivo  dell'Ufficio  nazionale  per  il servizio civile
nonche',  a  seguito  della  stipula dei protocolli d'intesa previsti
dall'art.  8,  comma  1, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica  28 luglio  1999, n. 352, tramite le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  Bolzano  con  le  forme  e le condizioni ivi
stabilite,  senza  oneri  per  l'Ufficio  nazionale,  ovvero,  in via
eccezionale,  tramite  le  prefetture, ai sensi dell'art. 8, comma 2,
lettera d), della legge n. 230 del 1998.
  2. L'Ufficio nazionale per il servizio civile puo' avvalersi, nello
svolgimento  delle  verifiche  ispettive, della attivita' dei servizi
ispettivi  di  finanza  pubblica  del  Dipartimento  della ragioneria
generale  dello  Stato,  secondo  le  modalita' previste con apposito
protocollo d'intesa.
    Roma, 28 maggio 2001
                                                 Il Presidente: Amato