Art. 2.
  1. Gli  organismi,  gia'  iscritti  nell'elenco  di  cui al comma 7
dell'art.  53 come sostituito, e le Autorita' pubbliche che intendono
essere  rispettivamente  autorizzati  e  designate  ad  espletare  il
controllo  sulla  STG  "Mozzarella",  inoltrano  apposita istanza, di
iscrizione  alla  sezione aggiunta dell'elenco predetto, al Ministero
delle politiche agricole e forestali.
  2.  I  predetti  soggetti  trasmettono al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  il  piano dei controlli e un piano tariffario
conformi rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.