Art. 2. 1. Gli organismi, gia' iscritti nell'elenco di cui al comma 7 dell'art. 53 come sostituito, e le Autorita' pubbliche che intendono essere rispettivamente autorizzati e designate ad espletare il controllo sulla STG "Mozzarella", inoltrano apposita istanza, di iscrizione alla sezione aggiunta dell'elenco predetto, al Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. I predetti soggetti trasmettono al Ministero delle politiche agricole e forestali il piano dei controlli e un piano tariffario conformi rispettivamente agli allegati 1 e 2 del presente decreto.