Art. 3. 1. I soggetti, singoli o associati, interessati alla produzione, sul territorio nazionale, dell'attestazione di specificita' "Mozzarella" STG, sono controllati da uno o piu' Organismi di controllo privati o da Autorita' pubbliche designate, competenti per territorio, scelti tra quelli iscritti nell'apposita sezione aggiunta di cui all'art. 2. 2. Gli stessi soggetti hanno l'onere di comunicare, entro dieci giorni, dalla data di immissione al sistema di controllo, la struttura individuata al Ministero delle politiche agricole e forestali e alla/e regione/i o alla/e provincia/e autonoma/e nel cui ambito territoriale ha sede lo stabilimento di produzione dell'attestazione di specificita' controllata. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 giugno 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo