Art. 3.
  1.  I  soggetti,  singoli o associati, interessati alla produzione,
sul   territorio   nazionale,   dell'attestazione   di   specificita'
"Mozzarella"  STG,  sono  controllati  da  uno  o  piu'  Organismi di
controllo  privati o da Autorita' pubbliche designate, competenti per
territorio, scelti tra quelli iscritti nell'apposita sezione aggiunta
di cui all'art. 2.
  2.  Gli  stessi  soggetti  hanno l'onere di comunicare, entro dieci
giorni,  dalla  data  di  immissione  al  sistema  di  controllo,  la
struttura   individuata  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali  e alla/e regione/i o alla/e provincia/e autonoma/e nel cui
ambito   territoriale   ha   sede   lo   stabilimento  di  produzione
dell'attestazione di specificita' controllata.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 28 giugno 2001
                              Il direttore generale reggente: Rigillo