Art. 2.
 Individuazione delle condizioni di ammissibilita' al finanziamento
  I  progetti  di  cui  all'art.  1  del  presente decreto ammessi al
finanziamento  e  presentati  secondo  i criteri di cui al successivo
art. 3 devono prevedere, come stabilito dall'art. 9 della legge n. 53
del 2000, almeno una delle seguenti azioni positive:
    a) azioni  articolate  per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore  padre,  anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo,
ovvero  quando  abbiano  in  affidamento  o in adozione un minore, di
usufruire  di  particolari  forme  di  flessibilita'  degli  orari  e
dell'organizzazione   del  lavoro,  tra  cui  part-time  reversibile,
telelavoro  e  lavoro  a domicilio, orario flessibile in entrata o in
uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato,
con  priorita' per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di
eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione;
    b) programmi  di  formazione  per il reinserimento dei lavoratori
dopo il periodo di congedo;
    c) progetti  che  consentano  la  sostituzione  del  titolare  di
impresa  o  del  lavoratore  autonomo,  che  benefici  del periodo di
astensione   obbligatoria   o   dei   congedi  parentali,  con  altro
imprenditore o lavoratore autonomo.
  Le  azioni  di  cui  sopra devono essere attuate in applicazione di
accordi. Per le azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono
essere  stipulati  con  le  organizzazioni sindacali comparativamente
piu' rappresentative a livello provinciale o aziendale.
  Gli   accordi   di  cui  sopra  costituiscono  il  presupposto  per
l'ammissibilita' al finanziamento.
  Con  riferimento  alle  tipologie  di  azioni  positive di cui alle
lettere  a) e b) l'accordo collettivo deve essere di secondo livello,
aziendale  o  territoriale,  e  deve  essere  tale da corrispondere a
esigenze   individuali   dei   soggetti  interessati  alle  forme  di
flessibilita'  destinate alla conciliazione tra la vita professionale
e quella familiare.
  In particolare, l'accordo collettivo deve essere rivolto a:
    introdurre  una  procedura generale che consenta alle esigenze di
flessibilita' dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria
rispetto alle esigenze della azienda;
    fornire  soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilita'
dei singoli lavoratori.
  Con  riferimento  ai  progetti  di  cui  alla lettera c), stante la
peculiarita'  degli  stessi e del settore di intervento e considerato
il  loro  carattere  sperimentale, devono essere individuate intese a
livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali.
  Le  autonomie  locali  possono  promuovere  sperimentazioni  pilota
finalizzate  a  creare  una  rete  di supporto alla contrattazione in
materia.  I  progetti  di  cui alle lettere a), b) e c), derivanti da
accordi  stipulati nell'ambito di tali sperimentazioni, sono valutati
assegnando ulteriore titolo preferenziale.