Art. 2. Individuazione delle condizioni di ammissibilita' al finanziamento I progetti di cui all'art. 1 del presente decreto ammessi al finanziamento e presentati secondo i criteri di cui al successivo art. 3 devono prevedere, come stabilito dall'art. 9 della legge n. 53 del 2000, almeno una delle seguenti azioni positive: a) azioni articolate per consentire alla lavoratrice madre o al lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part-time reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino a otto anni di eta' o fino a dodici anni, in caso di affidamento o di adozione; b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo il periodo di congedo; c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Le azioni di cui sopra devono essere attuate in applicazione di accordi. Per le azioni di cui alle lettere a) e b) gli accordi devono essere stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello provinciale o aziendale. Gli accordi di cui sopra costituiscono il presupposto per l'ammissibilita' al finanziamento. Con riferimento alle tipologie di azioni positive di cui alle lettere a) e b) l'accordo collettivo deve essere di secondo livello, aziendale o territoriale, e deve essere tale da corrispondere a esigenze individuali dei soggetti interessati alle forme di flessibilita' destinate alla conciliazione tra la vita professionale e quella familiare. In particolare, l'accordo collettivo deve essere rivolto a: introdurre una procedura generale che consenta alle esigenze di flessibilita' dei lavoratori di essere soddisfatte in via prioritaria rispetto alle esigenze della azienda; fornire soluzioni dirette a specifiche esigenze di flessibilita' dei singoli lavoratori. Con riferimento ai progetti di cui alla lettera c), stante la peculiarita' degli stessi e del settore di intervento e considerato il loro carattere sperimentale, devono essere individuate intese a livello nazionale e/o territoriale tra le associazioni datoriali. Le autonomie locali possono promuovere sperimentazioni pilota finalizzate a creare una rete di supporto alla contrattazione in materia. I progetti di cui alle lettere a), b) e c), derivanti da accordi stipulati nell'ambito di tali sperimentazioni, sono valutati assegnando ulteriore titolo preferenziale.