Art. 3. Individuazione dei criteri per l'accesso al finanziamento L'art. 9, comma 1, lettera a) della legge n. 53 dell'8 marzo 2000 prevede forme di flessibilita' degli orari e della organizzazione del lavoro. L'elencazione delle forme di flessibilita' ivi contenuta non ha carattere tassativo, ma indicativo delle varie tipologie previste, regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva. I soggetti destinatari sono: in via prioritaria le lavoratrici madri ed i lavoratori padri, da intendersi per tali anche quelli adottivi ovvero affidatari. Si considerano azioni positive, ai sensi e per gli effetti del presente decreto, tutti i progetti o programmi che prevedono forme di flessibilita', nell'ambito di quelle citate, ovvero al di fuori delle stesse, tali da favorire ed agevolare la conciliazione del tempo di vita e di lavoro dei soggetti destinatari. Nella richiesta deve essere espressamente indicata la valenza di azione positiva del progetto e, quindi, l'innovazione apportata rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell'azienda, relativamente al singolo o alla pluralita' di istituti negoziali interessati. Le azioni positive di cui sopra dovranno introdurre forme di flessibilita' dirette ad agevolare il tempo di lavoro delle lavoratrici o dei lavoratori con il tempo di vita degli stessi, da intendersi, in via prioritaria, ma non esclusiva, con riferimento alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento. La lettera b) dell'art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, prevede programmi di formazione diretti ad agevolare il reinserimento delle lavoratrici o dei lavoratori dopo il periodo di congedo. Si considera congedo, ai sensi e per gli effetti della disposizione di legge richiamata, un periodo, non inferiore a sessanta giorni, di assenza dal lavoro per le finalita' previste nel presente decreto, salva diversa previsione inserita negli accordi collettivi. In via prioritaria, sono ammessi al finanziamento programmi di formazione diretta al reinserimento lavorativo dei soggetti destinatari a seguito di un periodo di congedo per maternita', paternita' ovvero congedo parentale. Costituisce titolo di preferenza per l'ammissione al finanziamento il progetto di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale - anche collegato ad eventuali processi di innovazione o modifiche organizzative dell'azienda - sia destinato a prevedere il rientro della lavoratrice o del lavoratore nella medesima unita' produttiva, con le mansioni precedentemente svolte, per un congruo periodo di tempo. Con riferimento alla lettera c) dell'art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000, i programmi o i progetti ammessi al finanziamento devono prevedere la sostituzione del titolare di impresa o della lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore autonomo. Gli accordi collettivi, per l'ipotesi in cui la sostituzione avvenga con lavoratrici o lavoratori che gia' usufruiscono di un trattamento pensionistico, possono prevedere una compensazione del reddito di questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso derivante dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo. L'erogazione totale del contributo complessivamente destinato al finanziamento dei progetti e' subordinata alla effettiva e concreta attuazione degli stessi, cioe' alla fruizione da parte dei singoli destinatari delle forme di flessibilita' ivi previste. Le modalita' di erogazione del contributo sono stabilite nel successivo art. 5.