Art. 3.
      Individuazione dei criteri per l'accesso al finanziamento
  L'art.  9,  comma 1, lettera a) della legge n. 53 dell'8 marzo 2000
prevede forme di flessibilita' degli orari e della organizzazione del
lavoro.  L'elencazione delle forme di flessibilita' ivi contenuta non
ha carattere tassativo, ma indicativo delle varie tipologie previste,
regolate dalla legge ovvero dalla contrattazione collettiva.
  I  soggetti  destinatari  sono:  in  via prioritaria le lavoratrici
madri  ed  i  lavoratori  padri,  da intendersi per tali anche quelli
adottivi ovvero affidatari.
  Si  considerano  azioni  positive,  ai  sensi e per gli effetti del
presente decreto, tutti i progetti o programmi che prevedono forme di
flessibilita', nell'ambito di quelle citate, ovvero al di fuori delle
stesse,  tali  da favorire ed agevolare la conciliazione del tempo di
vita e di lavoro dei soggetti destinatari.
  Nella  richiesta  deve  essere espressamente indicata la valenza di
azione  positiva  del  progetto  e,  quindi,  l'innovazione apportata
rispetto alla disciplina contrattuale nazionale vigente nell'azienda,
relativamente  al  singolo  o  alla  pluralita' di istituti negoziali
interessati.
  Le  azioni  positive  di  cui  sopra  dovranno  introdurre forme di
flessibilita'   dirette   ad  agevolare  il  tempo  di  lavoro  delle
lavoratrici  o  dei  lavoratori con il tempo di vita degli stessi, da
intendersi,  in  via  prioritaria,  ma non esclusiva, con riferimento
alla cura dei figli, anche adottivi o in affidamento.
  La  lettera  b)  dell'art.  9, comma 1, della legge n. 53 del 2000,
prevede programmi di formazione diretti ad agevolare il reinserimento
delle lavoratrici o dei lavoratori dopo il periodo di congedo.
  Si considera congedo, ai sensi e per gli effetti della disposizione
di  legge richiamata, un periodo, non inferiore a sessanta giorni, di
assenza  dal  lavoro  per le finalita' previste nel presente decreto,
salva diversa previsione inserita negli accordi collettivi.
  In  via  prioritaria,  sono  ammessi  al finanziamento programmi di
formazione   diretta   al   reinserimento   lavorativo  dei  soggetti
destinatari  a  seguito  di  un  periodo  di  congedo per maternita',
paternita' ovvero congedo parentale.
  Costituisce  titolo di preferenza per l'ammissione al finanziamento
il  progetto di formazione che, oltre all'aggiornamento professionale
-  anche  collegato  ad eventuali processi di innovazione o modifiche
organizzative  dell'azienda  -  sia  destinato a prevedere il rientro
della  lavoratrice o del lavoratore nella medesima unita' produttiva,
con  le  mansioni  precedentemente  svolte, per un congruo periodo di
tempo.
  Con  riferimento  alla lettera c) dell'art. 9, comma 1, della legge
n.  53  del  2000,  i programmi o i progetti ammessi al finanziamento
devono  prevedere  la  sostituzione  del  titolare di impresa o della
lavoratrice o lavoratore autonomo con altro imprenditore o lavoratore
autonomo.
  Gli  accordi  collettivi,  per  l'ipotesi  in  cui  la sostituzione
avvenga  con  lavoratrici  o  lavoratori  che gia' usufruiscono di un
trattamento  pensionistico,  possono  prevedere una compensazione del
reddito  di  questi ultimi che tenga conto della perdita dello stesso
derivante dalle vigenti disposizioni di legge in materia di cumulo.
  L'erogazione  totale  del  contributo complessivamente destinato al
finanziamento  dei  progetti e' subordinata alla effettiva e concreta
attuazione  degli  stessi,  cioe' alla fruizione da parte dei singoli
destinatari  delle  forme di flessibilita' ivi previste. Le modalita'
di erogazione del contributo sono stabilite nel successivo art. 5.