Art. 4. Modalita', termini di presentazione e selezione dei progetti I soggetti proponenti faranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego, divisione IV, i progetti di cui all'art. 1 del presente decreto, allegando apposita domanda di ammissione ai benefici previsti, redatta in conformita' al modello allegato che costituisce parte integrante del presente decreto. Le domande devono essere presentate, rispettivamente, entro il 10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno. Per l'anno in corso le domande devono essere presentate entro il 10 settembre e 10 novembre 2001. Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale contenente le azioni di cui al presente decreto, il contratto collettivo vigente e una dichiarazione da cui risulti che non e' stato contemporaneamente chiesto il finanziamento come azione positiva al sensi dell'art. 2 della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni. I progetti presentati sono valutati, ai fini dell'ammissione al beneficio, quadrimestralmente. Nell'ambito di ciascun quadrimestre di riferimento saranno ammessi al finanziamento i progetti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza della somma pari ad un terzo della quota annuale disponibile. I progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo. La selezione verra' affidata ad un'apposita commissione tecnica di nomina ministeriale presieduta dal direttore generale dell'impiego o dal dirigente della divisione IV. La commissione si avvarra' della consulenza di esperti/e in materia di organizzazione del lavoro, relazioni industriali e azioni positive. La composizione della commissione sara' individuata nel successivo decreto di nomina. Ai fini della individuazione della composizione della commissione si terra' conto della opportunita' di garantire il coordinamento con il comitato nazionale di parita' di cui alla legge n. 125 del 10 aprile 1991 e con il comitato della legge n. 215 del 25 febbraio 1992. I progetti selezionati quadrimestralmente dalla suddetta commissione sono approvati e ammessi al rimborso totale o parziale degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della somma ammessa al finanziamento, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I progetti di azioni positive possono essere articolati in fasi temporali nel limite massimo di ventiquattro mesi e vanno supportati dai relativi preventivi di spesa. La concreta realizzazione dei progetti ammessi al finanziamento costituisce condizione essenziale per l'erogazione del contributo totale ammesso.