Art. 4.
    Modalita', termini di presentazione e selezione dei progetti
  I  soggetti  proponenti faranno pervenire al Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale  -  Direzione  generale  per  l'impiego,
divisione  IV,  i  progetti  di  cui all'art. 1 del presente decreto,
allegando  apposita  domanda  di  ammissione  ai  benefici  previsti,
redatta  in  conformita'  al  modello  allegato che costituisce parte
integrante del presente decreto.
  Le  domande  devono  essere  presentate,  rispettivamente, entro il
10 febbraio, 10 giugno e 10 ottobre di ciascun anno.
  Per  l'anno  in  corso le domande devono essere presentate entro il
10 settembre e 10 novembre 2001.
  Alla domanda deve essere allegato l'accordo sindacale contenente le
azioni  di cui al presente decreto, il contratto collettivo vigente e
una  dichiarazione da cui risulti che non e' stato contemporaneamente
chiesto  il  finanziamento  come azione positiva al sensi dell'art. 2
della legge 10 aprile 1991, n. 125, e successive modificazioni.
  I  progetti  presentati  sono  valutati, ai fini dell'ammissione al
beneficio, quadrimestralmente. Nell'ambito di ciascun quadrimestre di
riferimento  saranno  ammessi  al  finanziamento  i  progetti secondo
l'ordine   cronologico   di   presentazione   delle  domande  fino  a
concorrenza  della  somma  pari  ad  un  terzo  della  quota  annuale
disponibile.
  I  progetti esclusi dal criterio cronologico di presentazione della
domanda potranno essere ripresentati nel quadrimestre successivo.
  La  selezione verra' affidata ad un'apposita commissione tecnica di
nomina  ministeriale presieduta dal direttore generale dell'impiego o
dal  dirigente  della  divisione IV. La commissione si avvarra' della
consulenza  di  esperti/e  in  materia  di organizzazione del lavoro,
relazioni industriali e azioni positive.
  La  composizione della commissione sara' individuata nel successivo
decreto di nomina.
  Ai  fini  della individuazione della composizione della commissione
si  terra' conto della opportunita' di garantire il coordinamento con
il  comitato  nazionale  di  parita'  di  cui  alla  legge n. 125 del
10 aprile  1991  e con il comitato della legge n. 215 del 25 febbraio
1992.
  I    progetti   selezionati   quadrimestralmente   dalla   suddetta
commissione  sono  approvati  e ammessi al rimborso totale o parziale
degli oneri connessi alla loro realizzazione nel limite massimo della
somma ammessa al finanziamento, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
  I  progetti  di  azioni  positive possono essere articolati in fasi
temporali  nel limite massimo di ventiquattro mesi e vanno supportati
dai relativi preventivi di spesa.
  La  concreta  realizzazione  dei  progetti ammessi al finanziamento
costituisce  condizione  essenziale  per  l'erogazione del contributo
totale ammesso.