Art. 5.
               Modalita' di erogazione dei contributi
  Il  50%  della  somma  di  cui  all'art.  1  del  presente decreto,
destinata  al finanziamento, sara' erogato a favore di aziende la cui
dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti.
  In  ogni  caso  la  somma  totale  dei contributi disponibili sara'
rispettivamente suddivisa come segue:
    60%  della  quota  annuale  verra'  destinato al finanziamento di
progetti  di  cui alla lettera a), art. 9, comma 1, della legge n. 53
del 2000;
    20%  della quota annuale verra' destinato per il finanziamento di
programmi  di cui alla lettera b), art. 9, comma 1, della legge n. 53
del 2000;
    20%  della  quota  annuale  verra'  destinato al finanziamento di
progetti  di  cui alla lettera c), art. 9, comma 1, della legge n. 53
del 2000.
  Nell'ipotesi  in  cui,  non  venissero  completamente utilizzate le
suddette  quote  percentuali  di  finanziamento per i progetti di cui
alle  lettere  a), b) e c) dell' art. 9 della legge n. 53 del 2000 le
corrispondenti  somme verranno proporzionalmente ripartite, alla fine
di ciascun anno di riferimento, per il finanziamento di progetti gia'
presentati e non ammessi a quest'ultimo per insufficienza di risorse.
  Il  contributo  concesso  e'  erogato  in due quote con le seguenti
modalita':
    La   prima   quota,   pari  al  25%  del  contributo  ammesso  al
finanziamento verra' corrisposta all'ammissione del progetto da parte
della commissione e secondo le modalita' di cui all'art. 4.
    Il  saldo del contributo ammesso verra' corrisposto a conclusione
di  tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei
limiti   della   somma  ammessa  al  finanziamento,  mediante  idonea
certificazione  da  presentarsi  alla  commissione di cui all'art. 4,
sottoscritta   congiuntamente   dal   responsabile  aziendale  o  dal
dirigente  e  dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale
di   conformita'  al  progetto  concordato  rilasciata  dalla  stessa
struttura stipulante l'accordo.
  La corresponsione del saldo e', comunque, subordinata alla verifica
da  parte  dei  servizi  ispettivi  del  Ministero  del lavoro, della
concreta attuazione del progetto.
  Le risorse annuali non utilizzate per il finanziamento dei progetti
saranno automaticamente riassegnate per il finanziamento dei progetti
dell'anno successivo.
  Il  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale si riserva la
possibilita'  di  verificare  mediante i servizi ispettivi competenti
per  territorio,  l'effettiva  corrispondenza  delle azioni svolte al
progetto presentato.
  Il  Ministero  del  lavoro  predisporra',  altresi',  un sistema di
monitoraggio e valutazione dei progetti approvati.
    Roma, 15 maggio 2001
          Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                Salvi

               Il Ministro per la solidarieta' sociale
                                Turco

                Il Ministro per le pari opportunita'
                              Bellillo