Art. 5. Modalita' di erogazione dei contributi Il 50% della somma di cui all'art. 1 del presente decreto, destinata al finanziamento, sara' erogato a favore di aziende la cui dimensione occupazionale non superi i 50 dipendenti. In ogni caso la somma totale dei contributi disponibili sara' rispettivamente suddivisa come segue: 60% della quota annuale verra' destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera a), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000; 20% della quota annuale verra' destinato per il finanziamento di programmi di cui alla lettera b), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000; 20% della quota annuale verra' destinato al finanziamento di progetti di cui alla lettera c), art. 9, comma 1, della legge n. 53 del 2000. Nell'ipotesi in cui, non venissero completamente utilizzate le suddette quote percentuali di finanziamento per i progetti di cui alle lettere a), b) e c) dell' art. 9 della legge n. 53 del 2000 le corrispondenti somme verranno proporzionalmente ripartite, alla fine di ciascun anno di riferimento, per il finanziamento di progetti gia' presentati e non ammessi a quest'ultimo per insufficienza di risorse. Il contributo concesso e' erogato in due quote con le seguenti modalita': La prima quota, pari al 25% del contributo ammesso al finanziamento verra' corrisposta all'ammissione del progetto da parte della commissione e secondo le modalita' di cui all'art. 4. Il saldo del contributo ammesso verra' corrisposto a conclusione di tutte le azioni programmate, in rapporto alle spese sostenute nei limiti della somma ammessa al finanziamento, mediante idonea certificazione da presentarsi alla commissione di cui all'art. 4, sottoscritta congiuntamente dal responsabile aziendale o dal dirigente e dai lavoratori interessati, con dichiarazione sindacale di conformita' al progetto concordato rilasciata dalla stessa struttura stipulante l'accordo. La corresponsione del saldo e', comunque, subordinata alla verifica da parte dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, della concreta attuazione del progetto. Le risorse annuali non utilizzate per il finanziamento dei progetti saranno automaticamente riassegnate per il finanziamento dei progetti dell'anno successivo. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la possibilita' di verificare mediante i servizi ispettivi competenti per territorio, l'effettiva corrispondenza delle azioni svolte al progetto presentato. Il Ministero del lavoro predisporra', altresi', un sistema di monitoraggio e valutazione dei progetti approvati. Roma, 15 maggio 2001 Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Il Ministro per la solidarieta' sociale Turco Il Ministro per le pari opportunita' Bellillo