Art. 3.
  Coloro  i  quali  intendano  avvalersi  della  protezione  a titolo
transitorio,  concessa  alle  condizioni  di cui al presente decreto,
devono  assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato
ai  sensi  dell'art.  10 del citato regolamento CEE 2081/92 che sara'
specificamente  autorizzato  con  provvedimento  da  pubblicare nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
  La  certificazione  di conformita' rilasciata da detto organismo ai
sensi  del  primo  comma  dovra'  contenere  gli estremi del presente
decreto.
  La  responsabilita',  presente  e futura, conseguente all'eventuale
mancata  registrazione  comunitaria  della  denominazione  "Farina di
Neccio  della  Garfagnana"  come  denominazione  di  origine protetta
ricade  sui  soggetti  che  si  avvalgono  della  protezione a titolo
transitorio di cui all'art. 1.