Art. 3. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo dell'organismo privato autorizzato ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento CEE 2081/92 che sara' specificamente autorizzato con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La certificazione di conformita' rilasciata da detto organismo ai sensi del primo comma dovra' contenere gli estremi del presente decreto. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione "Farina di Neccio della Garfagnana" come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.