Art. 4.
  La  protezione transitoria di cui all'art. 1 cessera' di esistere a
decorrere  dalla  data  in  cui  sara'  adottata  una decisione sulla
domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.
  Il  presente  decreto  verra'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 3 luglio 2001
                              Il direttore generale reggente: Rigillo