IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
del  Dipartimento  della  qualita'  dei prodotti agroalimentari e dei
                               servizi

  Visto   il  decreto  legislativo  30 marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'art. 16, lettera d);
  Visto  il regolamento (CEE) n. 2081/92, del Consiglio del 14 luglio
1992,  relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni  di  origine  dei prodotti agricoli ed alimentari, e in
particolare l'art. 10 concernente i controlli;
  Visto  il  regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale
l'Unione    europea   ha   provveduto   alla   registrazione,   della
denominazione  di  origine  protetta  "Fiore  sardo" nel quadro della
procedura  di  cui  all'art.  17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del
Consiglio;
  Vista  la  legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti dalla appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee  -  Legge comunitaria 1999 ed in particolare
l'art.  14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la
vigilanza  sulle  denominazioni  protette  dei  prodotti  agricoli  e
alimentari,  istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati
con  decreto  del  Ministero  delle  politiche  agricole e forestali,
sentite le regioni;
  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il
quale  individua  nel  Ministero delle politiche agricole e forestali
l'autorita'  nazionale  preposta  al  coordinamento dell'attivita' di
controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;
  Vista  l'indicazione espressa dalla regione autonoma della Sardegna
-  Assessorato  dell'agricoltura  e  della  riforma agro-pastorale di
"OCPA  -  Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P.,
Pecorino  sardo  D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." quale organismo privato
per  svolgere  attivita'  di controllo sulla denominazione di origine
protetta di che trattasi;
  Vista la documentazione agli atti del Ministero;
  Considerato  che  gli organismi privati proposti per l'attivita' di
controllo  debbono  rispondere  ai  requisiti  previsti  dal  decreto
ministeriale  29 maggio  1998,  n.  61782,  pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  del  14 luglio  1998,  n.  162,  con  particolare riguardo
all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;
  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali,
ai  sensi  del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si
e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione;
  Considerato  che  le  decisioni concernenti le autorizzazioni degli
organismi  di  controllo  privati  di cui all'art. 10 del regolamento
(CEE)  n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche
agricole  e  forestali,  in  quanto  autorita'  nazionale preposta al
coordinamento  dell'attivita'  di  controllo  ai  sensi  del  comma 1
dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;
  Considerata  la  necessita',  espressa dal citato gruppo tecnico di
valutazione,  di  rendere  evidente  e immediatamente percepibile dal
consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai
sensi  dell'art.  10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che
e'  stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il
compito  di  verificare  ed  attestare che la specifica denominazione
protetta risponda ai requisiti del disciplinare;
  Considerato  che  "OCPA  -  Organismo  di  controllo  dei  formaggi
Pecorino  romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.",
risulta  gia'  iscritta  nell'elenco  degli  organismi  di  controllo
privati  per  le  denominazioni  di  origine  protetta  (D.O.P.),  le
indicazioni  geografiche  protette  (I.G.P.)  e  le  attestazioni  di
specificita'  (S.T.G.), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n.
526/1999;
  Ritenuto   di   procedere   all'emanazione   del  provvedimento  di
autorizzazione  ai  sensi  del  comma  1  dell'art. 14 della legge n.
526/1999;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  L'organismo  di  controllo  "OCPA  -  Organismo  di  controllo  dei
formaggi  Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo
D.O.P.",  con  sede  in  localita' Bonassai - 07040 Olmedo (Sassari),
iscritto  all'elenco  degli  organismi  di  controllo  privati per le
denominazioni   di   origine   protetta   (D.O.P.),   le  indicazioni
geografiche  protette  (I.G.P.)  e  le  attestazioni  di specificita'
(S.T.G.)  istituito  presso  il  Ministero delle politiche agricole e
forestali  ai sensi del comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999,
e'  autorizzato,  ai  sensi  del  comma 1 dell'art. 14 della legge n.
526/1999,  a espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10
del  regolamento  (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione
di  origine  protetta "Fiore sardo", registrata in ambito europeo con
regolamento della Commissione CE n. 1107/96.