Art. 2. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.