Art. 2.
  L'autorizzazione  di  cui all'art. 1 comporta l'obbligo per "OCPA -
Organismo  di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino
sardo  D.O.P.  e  Fiore sardo D.O.P." del rispetto delle prescrizioni
previste  nel  presente  decreto  e puo' essere sospesa o revocata ai
sensi  del  comma  4  dell'art.  14  della  legge n. 526/1999 qualora
l'organismo  non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati,
con decreto dell'autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14
individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.