Art. 3. L'organismo privato autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P.", non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualita', le procedure di controllo cosi' come presentate ed esaminate, senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale competente e provvede a comunicare ogni variazione concernente gli agenti vigilatori indicati nell'elenco compreso nella documentazione presentata. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Fiore sardo".