Art. 3.
  L'organismo  privato autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei
formaggi  Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo
D.O.P.",  non  puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di
rappresentanza,  il  proprio  manuale della qualita', le procedure di
controllo  cosi'  come  presentate  ed esaminate, senza il preventivo
assenso  dell'autorita'  nazionale competente e provvede a comunicare
ogni   variazione   concernente   gli   agenti   vigilatori  indicati
nell'elenco  compreso  nella documentazione presentata. Le tariffe di
controllo   sono   sottoposte  a  giudizio  dell'autorita'  nazionale
competente,  sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione
e   non   possono   essere   variate   senza  il  preventivo  assenso
dell'autorita'  nazionale  medesima; le tariffe possono prevedere una
quota  fissa  di  accesso  ai  controlli  ed  una  quota variabile in
funzione  della  quantita'  di prodotto certificata. I controlli sono
applicati   in   modo  uniforme  per  tutti  gli  utilizzatori  della
denominazione di origine protetta "Fiore sardo".