Art. 4. L'organismo autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta "Fiore sardo", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92".