Art. 4.
  L'organismo autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi
Pecorino  romano  D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P."
dovra'  assicurare,  coerentemente  con gli obiettivi delineati nelle
premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la
denominazione  di  origine  protetta  "Fiore sardo", venga apposta la
dicitura:   "Garantito  dal  Ministero  delle  politiche  agricole  e
forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92".