Art. 5.
  L'autorizzazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a
far  data  dalla  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2
ed e' rinnovabile.
  Nell'ambito   del   periodo   di   validita'   dell'autorizzazione,
l'organismo  "OCPA  -  Organismo  di  controllo dei formaggi Pecorino
romano  D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." e' tenuto
ad  adempiere  a  tutte le disposizioni complementari che l'autorita'
nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.