Art. 6.
  L'organismo autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi
Pecorino  romano  D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P."
comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della  denominazione  di  origine  protetta  "Fiore  sardo"  mediante
immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle politiche
agricole  e  forestali  delle  quantita'  certificate  e degli aventi
diritto.