Art. 6. L'organismo autorizzato "OCPA - Organismo di controllo dei formaggi Pecorino romano D.O.P., Pecorino sardo D.O.P. e Fiore sardo D.O.P." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Fiore sardo" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.