IL DIRETTORE GENERALE
                della previdenza e assistenza sociale

  Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni
ed integrazioni;
  Visto  il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure
urgenti   a   sostegno   ed   incremento  dei  livelli  occupazionali
convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;
  Visto   l'art.  7  del  decreto-legge  30 dicembre  1987,  n.  536,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;
  Visto  l'art.  5,  in  particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge
20 maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, nella legge
19 luglio 1993, n. 236;
  Visto  l'art.  4,  comma  35, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n.
608,  che  individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di
cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;
  Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi
2,  3,  4,  relativi  alla  disciplina  dei contratti di solidarieta'
stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;
  Visto  il  decreto  ministeriale  dell'8 febbraio 1996 - registrato
dalla  Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24 -
relativo  alla  individuazione  dei  criteri  per  la concessione del
beneficio  di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1o ottobre
1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre
1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;
  Vista  l'istanza della societa' S.p.a. Sicilmarmi, inoltrata presso
la competente direzione regionale del lavoro come da protocollo della
stessa,  in  data  8  giugno  1999,  che  unitamente  al contratto di
solidarieta'  per  riduzione  di  orario di lavoro, costituisce parte
integrante del presente provvedimento;
  Considerato  che  il contratto di solidarieta' cui si rinvia per il
dettaglio,  stipulato  tra  l'impresa  sopracitata  e  le  competenti
organizzazioni   sindacali  dei  lavoratori  in  data  9  marzo  1999
stabilisce per un periodo di 6 mesi, decorrente dal 2 maggio 1999, la
riduzione  massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali - come
previsto  dal  contratto  collettivo  nazionale del settore industria
lapidei applicato - a 20.00 ore medie settimanali nei confronti di un
numero  massimo  di  lavoratori  pari  a  55  unita'  su  un organico
complessivo di 62 unita';
  Visto il provvedimento di reiezione n. 28953 del 9 ottobre 2000;
  Vista   la  richiesta  di  riesame,  inoltrata  dalla  societa'  in
questione  con nota aziendale del 22 novembre 2000 e pervenuta presso
questo ufficio in data 6 dicembre 2000, prot. n. 107200;
  Valutata  la  documentazione  prodotta  a  sostegno dell'istanza di
riesame ed in particolare la nota del competente organo ispettivo del
26 marzo 2001, da cui emergono elementi di novita', tali, da superare
le motivazioni alla base del provvedimento reiettivo;
  Ritenuto,  pertanto,  di  riesaminare  l'istanza  in  questione,  a
seguito dei chiarimenti intervenuti;
  Considerato che il predetto contratto e' stato stipulato al fine di
evitare  in  tutto  o  in  parte  la  riduzione o la dichiarazione di
esuberanza  del  personale  interessato, anche attraverso un suo piu'
razionale impiego;
  Acquisito  il  parere  dell'ufficio regionale del lavoro competente
per territorio;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  Per  le  motivazioni in premessa esplicitate e' autorizzata, per il
periodo  dal 2 maggio 1999 al 1o novembre 1999, la corresponsione del
trattamento   di   integrazione  salariale  di  cui  all'art.  1  del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art.
6,  comma  3,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito,
con  modificazioni,  nella  legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore
dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sicilmarmi, con sede in Alcamo
(Trapani), unita' di Alcamo (Trapani), per i quali e' stato stipulato
un contratto di solidarieta' che stabilisce, per 6 mesi, la riduzione
massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 20.00 ore medie
settimanali  nei  confronti di un numero massimo di lavoratori pari a
55 unita' su un organico complessivo di 62 unita'.