Art. 2.
  1.  Entro  il  30 maggio  2001  ciascun  comune indicato all'art. 1
presenta  al  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale il progetto di
attuazione  della  sperimentazione  del  reddito minimo d'inserimento
sulla  base  di  quanto  stabilito  dal decreto legislativo 18 giugno
1998,  n.  237.  In  particolare  il  progetto  deve contenere i dati
contabili  e finanziari necessari ai fini del riparto dei costi della
sperimentazione,  secondo  quanto previsto all'art. 5, comma 1, dello
stesso   decreto  legislativo  e  deve  essere  redatto  in  modo  da
consentire  la  verificabilita'  dei  dati  e degli obiettivi in esso
indicati.
  2.  Il  progetto  e' deliberato dalla giunta comunale e deve essere
inviato,  entro  il  termine  indicato  al  comma 1, al Gabinetto del
Ministro  per  la  solidarieta'  sociale, via V. Veneto n. 56 - 00187
Roma. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica
italiana.
    Roma, 7 maggio 2001


                                                Il Ministro
                                          per la solidarietà sociale
                                                   Turco


Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001
Ministeri  istituzionali,  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 5, foglio n. 371