Art. 2. 1. Entro il 30 maggio 2001 ciascun comune indicato all'art. 1 presenta al Ministro per la solidarieta' sociale il progetto di attuazione della sperimentazione del reddito minimo d'inserimento sulla base di quanto stabilito dal decreto legislativo 18 giugno 1998, n. 237. In particolare il progetto deve contenere i dati contabili e finanziari necessari ai fini del riparto dei costi della sperimentazione, secondo quanto previsto all'art. 5, comma 1, dello stesso decreto legislativo e deve essere redatto in modo da consentire la verificabilita' dei dati e degli obiettivi in esso indicati. 2. Il progetto e' deliberato dalla giunta comunale e deve essere inviato, entro il termine indicato al comma 1, al Gabinetto del Ministro per la solidarieta' sociale, via V. Veneto n. 56 - 00187 Roma. A tal fine fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 maggio 2001 Il Ministro per la solidarietà sociale Turco Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 5, foglio n. 371