IL MINISTRO DELLA SANITA'

  Visto  l'art.  6  del  decreto  legislativo  17 marzo 1995, n. 194,
relativo  all'attuazione  della direttiva n. 91/414/CEE in materia di
immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
  Visto  il  regolamento  della  Commissione  n.  3600/92 CEE dell'11
dicembre  1992,  relativo  alle  disposizioni  per l'attuazione della
prima  fase  del  programma  di cui all'art. 8, paragrafo n. 2, della
direttiva  n.  91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento
CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali e' stato stabilito l'elenco delle
sostanze  attive  dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della
loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Tenuto conto che il Portogallo, individuato come Paese relatore per
la  sostanza  attiva  "Esfenvalerate",  ha  effettuato  il  lavoro di
valutazione   su   tale  sostanza  attiva,  presentando  la  relativa
relazione;
  Considerato  che  tale  relazione e' stata riesaminata dal Comitato
fitosanitario  permanente  ed  il riesame si e' concluso il 13 luglio
2000;
  Considerato,  inoltre, che il Comitato scientifico per le piante ha
confermato  che  per  l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva,
pur  non  presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono
applicare  misure  intese a limitare i rischi, allo scopo di tutelare
l'ambiente acquatico e gli artropodi non bersaglio;
  Ritenuto,  pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, che i
prodotti  fitosanitari  contenenti  la  sostanza  attiva in questione
soddisfano in generale le esigenze della direttiva;
  Vista  la  direttiva  della  Commissione  2000/67/CE del 23 ottobre
2000,  concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Esfenvalerate"
nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  Ritenuto   di   dover  procedere  al  recepimento  della  direttiva
2000/67/CE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva
"Esfenvalerate" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17
marzo 1995;

                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  La sostanza attiva ESFENVALERATE e' iscritta, fino al 31 luglio
2011,  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato
al presente decreto.