IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il regolamento della Commissione n. 3600/92 CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo n. 2, della direttiva n. 91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali e' stato stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che il Portogallo, individuato come Paese relatore per la sostanza attiva "Esfenvalerate", ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando la relativa relazione; Considerato che tale relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si e' concluso il 13 luglio 2000; Considerato, inoltre, che il Comitato scientifico per le piante ha confermato che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, pur non presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono applicare misure intese a limitare i rischi, allo scopo di tutelare l'ambiente acquatico e gli artropodi non bersaglio; Ritenuto, pertanto, sulla base delle valutazioni effettuate, che i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva in questione soddisfano in generale le esigenze della direttiva; Vista la direttiva della Commissione 2000/67/CE del 23 ottobre 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Esfenvalerate" nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/67/CE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva "Esfenvalerate" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva ESFENVALERATE e' iscritta, fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.