Art. 2.
  1.  Il  Ministero  della  sanita' adotta entro il 31 gennaio 2002 i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari contenenti "Esfenvalerate".
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti   fitosanitari  aventi  le  caratteristiche  prescritte  dal
presente  decreto  ed  i  titolari  di  quelle  per le quali si rende
necessario   richiedere  variazioni  per  adeguarsi  alle  condizioni
riportate in allegato al presente decreto, inviano al Ministero della
sanita' entro il 31 luglio 2001 un fascicolo rispondente ai requisiti
di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194,
oppure   un'autorizzazione  all'accesso  ad  un  fascicolo  di  altro
titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II.
  3.   Il   Ministero   della   sanita'   revoca   le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari  contenenti
"Esfenvalerate"  non  aventi  le  caratteristiche  di cui al presente
decreto,  nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto
conformemente al comma 2.