Art. 3. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la sostanza attiva "Esfenvalerate" presentano al Ministero della sanita', entro il 31 luglio 2004, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1o agosto 2005.