Art. 3.
  1.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di
autorizzazioni  di prodotti fitosanitari contenenti esclusivamente la
sostanza   attiva   "Esfenvalerate"  presentano  al  Ministero  della
sanita',  entro il 31 luglio 2004, un fascicolo conforme ai requisiti
di  cui  all'allegato  III  del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194. Tali autorizzazioni saranno adeguate entro il 1o agosto 2005.