Art. 6. 1. E' consentita fino al 31 gennaio 2002 la commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari non rispondenti alle caratteristiche tecniche prescritte. Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il 1o agosto 2001. Roma, 3 aprile 2001 Il Ministro: Veronesi Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 315