Art. 6.
  1.  E'  consentita  fino  al 31 gennaio 2002 la commercializzazione
delle   scorte   dei   prodotti  fitosanitari  non  rispondenti  alle
caratteristiche tecniche prescritte.
  Il  presente  decreto,  trasmesso  alla  Corte  dei  conti  per  la
registrazione e, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, entrera' in vigore il 1o agosto 2001.

    Roma, 3 aprile 2001
                                                Il Ministro: Veronesi

Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2001
Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 315