IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto l'art. 6 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva n. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il regolamento della Commissione n. 3600/92 CEE dell'11 dicembre 1992, relativo alle disposizioni per l'attuazione della prima fase del programma di cui all'art. 8, paragrafo n. 2, della direttiva n. 91/414/CEE, modificato successivamente con regolamento CE 933/94 e CE 2230/95, con i quali e' stato stabilito l'elenco delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari da valutare ai fini della loro eventuale inclusione in allegato I della direttiva 91/414/CEE; Tenuto conto che la Francia, individuato come Paese relatore per la sostanza attiva "Metsulfuron-Metile", ha effettuato il lavoro di valutazione su tale sostanza attiva, presentando la relativa relazione; Considerato che tale relazione e' stata riesaminata dal Comitato fitosanitario permanente ed il riesame si e' concluso il 16 giugno 2000; Considerato, inoltre, che il Comitato scientifico per le piante ha confermato che per l'utilizzazione della suddetta sostanza attiva, pur non presentandosi rischi inaccettabili, gli Stati membri devono valutare il potenziale di liscivazione della sostanza attiva nelle acque sotterranee e applicare eventuali misure intese a limitarne i rischi; Vista la direttiva della Commissione 2000/49/CE del 26 luglio 2000, concernente l'iscrizione della sostanza attiva "Metsulfuron-Metile" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2000/49/CE della commissione, con l'inserimento della sostanza attiva "Metsulfuron-Metile" nell'allegato I del decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995; Decreta: Art. 1. 1. La sostanza attiva METSULFURON-METILE e' iscritta, fino al 31 luglio 2011, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.