Art. 2.

  1.  Il  Ministero  della sanita' adotta entro il 31 dicembre 2001 i
provvedimenti  amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni
del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di
prodotti fitosanitari "Metsulfuron-Metile".
  2.  Ai  fini  di  cui  al  comma 1, i titolari di autorizzazioni di
prodotti   fitosanitari  aventi  le  caratteristiche  prescritte  dal
presente  decreto  ed  i  titolari  di  quelle  per le quali si rende
necessario   richiedere  variazioni  per  adeguarsi  alle  condizioni
riportate  in allegato I, inviano al Ministero della sanita' entro il
30 giugno   2001   un  fascicolo  rispondente  ai  requisiti  di  cui
all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure
un'autorizzazione  all'accesso ad un fascicolo di altro titolare, che
soddisfi i requisiti del predetto allegato II.
  3.   Il   Ministero   della   sanita'   revoca   le  autorizzazioni
all'immissione  in  commercio  di  prodotti  fitosanitari  contenenti
"Metsulfuron-Metile" non aventi le caratteristiche di cui al presente
decreto,  nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto
conformemente al comma 2.