Art. 2. 1. Il Ministero della sanita' adotta entro il 31 dicembre 2001 i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari "Metsulfuron-Metile". 2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari aventi le caratteristiche prescritte dal presente decreto ed i titolari di quelle per le quali si rende necessario richiedere variazioni per adeguarsi alle condizioni riportate in allegato I, inviano al Ministero della sanita' entro il 30 giugno 2001 un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, oppure un'autorizzazione all'accesso ad un fascicolo di altro titolare, che soddisfi i requisiti del predetto allegato II. 3. Il Ministero della sanita' revoca le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti "Metsulfuron-Metile" non aventi le caratteristiche di cui al presente decreto, nonche' quelle per le quali i titolari non hanno provveduto conformemente al comma 2.