Art. 4. 1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva "Metsulfuron-Metile" in miscela con altre sostanze attive in corso di inclusione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, presentano al Ministero della sanita' un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del predetto decreto legislativo, entro quattro anni, a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle predette sostanze attive nell'allegato I del sopracitato decreto.