Art. 4.

  1.  Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, i titolari di
autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva
"Metsulfuron-Metile" in miscela con altre sostanze attive in corso di
inclusione  nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
194,  presentano  al Ministero della sanita' un fascicolo conforme ai
requisiti  di  cui all'allegato III del predetto decreto legislativo,
entro  quattro  anni,  a decorrere dall'inserimento dell'ultima delle
predette sostanze attive nell'allegato I del sopracitato decreto.