IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Vista  la  legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di
accessi  ai  corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1,
lettere a) e b);
  Visto  il  decreto  ministeriale  11 maggio  2001 con il quale sono
stati   determinati  le  modalita'  e  i  contenuti  delle  prove  di
ammissione  ai  corsi  di  cui  all'art. 1, comma 1, lettere a) e b),
della citata legge n. 264;
  Visto   il  decreto  legislativo  25 luglio  1998,  n.  286  e,  in
particolare, l'art. 39, comma 5;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 e, in particolare, l'art. 46;
  Preso  atto  dell'offerta  formativa  potenziale  deliberata  dalle
singole  universita' con espresso riferimento ai parametri richiamati
dall'art.  3, comma 2, lettere a), b) e c), della richiamata legge n.
264;
  Visto  il parere espresso dal Comitato nazionale per la valutazione
del sistema universitario nella seduta del 20 giugno 2001;
  Visto  il  parere  del  Ministero  della  sanita'  con nota in data
28 giugno 2001;
  Ritenuta,  altresi',  la  necessita'  di  rispettare,  a termini di
legge,   la  imminente  scadenza  di  pubblicazione  da  parte  delle
universita'  dei bandi di ammissione al corso di laurea in questione,
come previsto dall'art. 4 della predetta legge n. 264/1999;
  Considerato   che   le   universita'  hanno  gia'  provveduto  alla
organizzazione  dei  corsi  per il prossimo anno accademico correlata
alle  loro proposte e che una diversa determinazione e riformulazione
comporterebbe, nell'imminenza della emanazione dei bandi di concorso,
notevoli   problemi   organizzativi  tali  da  sconvolgere  l'attuale
predisposizione  dei  bandi  stessi  e,  conseguentemente, le fasi di
avvio dell'anno accademico 2001/2002;
  Considerato  che  il  numero  programmatico  proposto dalle singole
universita'  denota una oculata valutazione dell'offerta formativa in
linea  con  la  direttiva  settoriale  dell'Unione europea, alla luce
della  riforma  dell'ordinamento  didattico,  a  seguito  del decreto
ministeriale n. 509/1999;.
  Ritenuto,  pertanto,  di  dover  determinare  per l'anno accademico
2001/2002  il  numero  dei  posti disponibili a livello nazionale per
l'ammissione  ai  corsi  di  laurea  della  facolta'  di  medicina  e
chirurgia,  nonche'  di disporre la ripartizione dei posti stessi tra
le universita';
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1. Limitatamente all'anno accademico 2001/2002, il numero dei posti
disponibili  a  livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di
laurea  in  medicina  e  chirurgia  e'  determinato,  sulla  base del
contingente fissato dalle singole sedi universitarie, in n. 7.294 per
gli  studenti  comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui
all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e  in  n. 415 per gli studenti non comunitari residenti all'estero ed
e'  ripartito  fra  le  universita'  secondo la tabella allegata, che
costituisce parte integrante del presente decreto.
  2.  Le  universita'  che  insistono  nella  stessa  regione possono
concordare  una  diversa ripartizione dei posti, previa compensazione
tra le singole sedi tale da garantire comunque il rispetto del numero
degli studenti ammissibili nell'ambito regionale.