Art. 2.
  1.  Sono  ammessi  al  finanziamento,  per  lire 28.000.000.000, da
ripartire  in  quote  di  uguale  importo, i programmi promossi dalla
provincia  di  Foggia (prot. 1172), dal comune di Moncalieri (Torino)
(prot. 746),  dalla  provincia  di Matera (prot. 1062), dal comune di
Piana  degli  Albanesi  (Palermo) (prot. 1056), dal comune di Venezia
(prot. 1170), dalla provincia di Ancona (prot. 1166), dalla provincia
di  Reggio  Calabria  (prot.  1242),  dalla provincia di Pavia (prot.
1072), dal comune di Sestri Levante (Genova) (prot. 1112), dal comune
di  Fiumicino (Roma) (prot. 1108), dal comune di Forli' (prot. 1109),
dalla  provincia di Salerno (prot. 1089), dal comune di Torino (prot.
1034),  dal comune di Floridia (Siracusa) (prot. 1159), dal comune di
Messina (prot. 1069), dal comune di Carmagnola (Torino) (prot. 1003),
dal  comune  di  Rovigo  (prot.  1094),  dalla  provincia  di Ferrara
(prot. 1195),  dal  comune  di  Cefalu' (Palermo) (prot. 1044), dalla
regione  Abruzzo  (prot. 1099),  dal  comune di Fermo (Ascoli Piceno)
(prot. 1088),  dal Comune di Catania (prot. 1158), dalla provincia di
Reggio  Calabria  (prot.  1241),  dal Comune di Trivento (Campobasso)
(prot.  1048), dal comune di Lecce (prot. 993), dal comune di Vicenza
(prot.  133), dal comune di Cinigiano (Grosseto) (prot. 1103) e dalla
provincia di Vibo Valentia (prot. 1163).
  2.  Le  somme  di  cui  al comma 1, sono finalizzate all'assistenza
tecnica,  di  cui  all'art.  6,  lettera a), del decreto ministeriale
8 ottobre 1998.