Art. 2. 1. Sono ammessi al finanziamento, per lire 28.000.000.000, da ripartire in quote di uguale importo, i programmi promossi dalla provincia di Foggia (prot. 1172), dal comune di Moncalieri (Torino) (prot. 746), dalla provincia di Matera (prot. 1062), dal comune di Piana degli Albanesi (Palermo) (prot. 1056), dal comune di Venezia (prot. 1170), dalla provincia di Ancona (prot. 1166), dalla provincia di Reggio Calabria (prot. 1242), dalla provincia di Pavia (prot. 1072), dal comune di Sestri Levante (Genova) (prot. 1112), dal comune di Fiumicino (Roma) (prot. 1108), dal comune di Forli' (prot. 1109), dalla provincia di Salerno (prot. 1089), dal comune di Torino (prot. 1034), dal comune di Floridia (Siracusa) (prot. 1159), dal comune di Messina (prot. 1069), dal comune di Carmagnola (Torino) (prot. 1003), dal comune di Rovigo (prot. 1094), dalla provincia di Ferrara (prot. 1195), dal comune di Cefalu' (Palermo) (prot. 1044), dalla regione Abruzzo (prot. 1099), dal comune di Fermo (Ascoli Piceno) (prot. 1088), dal Comune di Catania (prot. 1158), dalla provincia di Reggio Calabria (prot. 1241), dal Comune di Trivento (Campobasso) (prot. 1048), dal comune di Lecce (prot. 993), dal comune di Vicenza (prot. 133), dal comune di Cinigiano (Grosseto) (prot. 1103) e dalla provincia di Vibo Valentia (prot. 1163). 2. Le somme di cui al comma 1, sono finalizzate all'assistenza tecnica, di cui all'art. 6, lettera a), del decreto ministeriale 8 ottobre 1998.