(all. 2 - art. 1)
                 SCHEMA DI REGOLAMENTO RELATIVO ALLA
            RADIODIFFUSIONE TERRESTRE IN TECNICA DIGITALE

                               CAPO I
                        DISPOSIZIONI GENERALI

                             Articolo 1
                            (Definizioni)

   1.	Ai fini del presente regolamento si intendono per:
   a)	"legge  n.  249/97":  la  legge 31 luglio 1997, n. 249, recante
"Istituzione  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni e
norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
   b)	"legge n. 66/01": la legge 20 marzo 2001, n. 66 "Conversione in
legge,  con  modificazioni,  del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5,
recante  disposizioni  urgenti  per  il  differimento  di  termini in
materia   di  trasmissioni  radiotelevisive  analogiche  e  digitali,
nonche' per il risanamento di impianti televisivi";
   c)	"legge  n.  223/90": la legge 6 agosto 1990, n. 223 "Disciplina
del sistema radiotelevisivo pubblico e privato";
   d)	"Autorita'":  l'Autorita'  per  le garanzie nelle comunicazioni
istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
   e)	"fase  transitoria"  il periodo che intercorre tra l'entrata in
vigore  del  presente  regolamento  e  la  data  di  cessazione delle
concessioni in tecnica analogica;
   f)	"programma  o palinsesto": l'insieme dei contenuti, predisposto
dal  fornitore  di  contenuti,  destinati alla fruizione del pubblico
mediante  radiodiffusione  circolare  e  caratterizzati  da  un unico
marchio;
   g)	"programmi dati": servizi di informazione, diversi da programmi
radiotelevisivi, non prestati su richiesta individuale;
   h)	"blocco  di diffusione": l'insieme della capacita' trasmissiva,
in  tecnica  digitale, su una frequenza assegnata e comprendente, per
la  radiofonia, almeno cinque diversi palinsesti e per la televisione
almeno tre palinsesti;
   i)	"operatore  di  rete":  il  soggetto  titolare  del  diritto di
installazione,  esercizio  e  fornitura  di una rete di comunicazioni
elettroniche    e   di   impianti   di   produzione,   multiplazione,
distribuzione  e  diffusione, e delle altre risorse che consentono la
diffusione circolare di programmi radiofonici e televisivi;
   l)	"fornitore di contenuti": il soggetto che ha la responsabilita'
editoriale   nella   predisposizione  dei  programmi  destinati  alla
diffusione attraverso una rete di comunicazioni elettroniche;
   m)	"fornitore  di  servizi":  il soggetto che fornisce, attraverso
l'operatore  di  rete,  servizi  al  pubblico di accesso condizionato
mediante distribuzione di apparati e chiavi numeriche agli utenti per
l'abilitazione  alla  visione  dei programmi ed alla fatturazione dei
servizi, ovvero che fornisce servizi della societa' dell'informazione
ai  sensi  dell'art.  1,  punto  2, della direttiva n. 98/34/CE, come
modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;
   n)	"ambito     nazionale":     l'esercizio    dell'attivita'    di
radiodiffusione  in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri  che
consenta  la  diffusione  televisiva  in  almeno l'80% del territorio
nazionale  ed in tutti i capoluoghi di provincia ovvero la diffusione
radiofonica  in  almeno il 60% del territorio nazionale ed in tutti i
capoluoghi di provincia;
   o)	"ambito  locale": l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione
in tecnica digitale su frequenze terrestri che consenta la diffusione
in almeno il 60% del territorio del relativo bacino di utenza o della
parte  assegnata  di  detto  bacino,  cosi' come individuato ai sensi
dell'art. 2, comma 1, del decreto legge 18 novembre 1999, n. 433 come
convertito dalla legge 14 febbraio 2000, n. 5;
   p)	"programmi  originali  autoprodotti":  programmi  realizzati in
proprio  dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue
controllate,   ovvero   in   co-produzione  con  altro  fornitore  di
contenuti;
   q)	"opere europee": le opere originarie:
   1)	di Stati membri dell'Unione europea;
   2)	di  Stati  terzi  europei  che  siano  parti  della Convenzione
europea  sulla  televisione  transfrontaliera  con  annesso,  fatta a
Strasburgo   il   5  maggio  1989,  purche'  rispondano  ai  seguenti
requisiti:
   a)	siano  realizzate  da  uno o piu' produttori stabiliti in uno o
piu' di questi Stati;
   b)	siano  prodotte  sotto la supervisione e il controllo effettivo
di uno o piu' produttori stabiliti in uno o piu' di questi Stati;
   c)	il  contributo  dei  co-produttori di tali Stati sia prevalente
nel  costo totale della co-produzione e questa non sia controllata da
uno o piu' produttori stabiliti al di fuori di tali Stati;
   3)	di altri Stati terzi europei, realizzate in via esclusiva, o in
co-  produzione  con produttori stabiliti in uno o piu' Stati membri,
da produttori stabiliti in uno o piu' Stati terzi europei con i quali
la  Comunita'  abbia  concluso  accordi nel settore dell'audiovisivo,
qualora   queste   opere   siano  realizzate  principalmente  con  il
contributo  di  autori  o  lavoratori  residenti  in uno o piu' Stati
europei.

                             Articolo 2
                       (Campo di applicazione)

   1.	Il   presente  regolamento  contiene  le  disposizioni  per  il
rilascio   delle   licenze   per   la   diffusione   di  trasmissioni
radiotelevisive  in  tecnica  digitale su frequenze terrestri e delle
autorizzazioni  per la fornitura dei contenuti di tali trasmissioni e
dei servizi associati.
   2.	Il  regolamento  contiene  inoltre  le disposizioni per la fase
transitoria   ai   fini   della   definitiva   trasformazione   delle
trasmissioni   radiotelevisive   dalla  tecnica  analogica  a  quella
digitale.

                               CAPO II
              AUTORIZZAZIONI PER FORNITORI DI CONTENUTI

                             Articolo 3
            (Modalita' di rilascio delle autorizzazioni)

   1.	La  diffusione di programmi radiotelevisivi in tecnica digitale
su  frequenze terrestri, e' soggetta ad autorizzazione rilasciata dal
Ministero  delle  comunicazioni al fornitore di contenuti, sulla base
delle norme del presente regolamento.
   2.	La  autorizzazione  di  cui al comma 1 puo' essere rilasciata a
societa'  di  capitali  che abbiano la propria sede legale in Italia,
ovvero  in  uno  Stato dello Spazio Economico Europeo. Il rilascio di
autorizzazione a societa' di capitali che non abbiano la propria sede
in  Italia,  ovvero  in  uno Stato dello Spazio Economico Europeo, e'
consentito  a  condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente ha
la  propria  sede  legale pratichi un trattamento di reciprocita' nei
confronti   di   soggetti  italiani.  Sono  salve  in  ogni  caso  le
disposizioni contenute negli accordi internazionali.
   3.	Le  autorizzazioni  di  cui  al  presente  articolo non possono
essere   rilasciate   ai  soggetti  i  cui  amministratori  o  legali
rappresentanti  abbiano riportato condanna a pena detentiva superiore
a sei mesi per delitto non colposo o che siano sottoposti alle misure
di  prevenzione  previste  dalla  legge  27 dicembre 1956, n. 1423, e
successive  modificazioni  e integrazioni, o alle misure di sicurezza
previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
   4.	Il Ministero delle comunicazioni provvede entro 60 giorni dalla
presentazione  della domanda di autorizzazione, che deve contenere la
dichiarazione  di espressa accettazione delle condizioni previste dal
presente  regolamento.  La  domanda  di autorizzazione, da compilarsi
secondo  lo schema di cui all'Allegato 1, deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
   a.	certificato  del  casellario  giudiziale degli amministratori o
legali rappresentanti del soggetto richiedente;
   b.	certificato  del  registro  delle  imprese relativo al soggetto
richiedente;
   c.	estratto  del libro soci del soggetto richiedente, corredato di
dichiarazione,  sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la
inesistenza  di  patti  fiduciari  aventi  ad  oggetto, in tutto o in
parte,  il capitale sociale del soggetto richiedente, ovvero, in caso
di  esistenza  di  detti patti fiduciari, corredato di dichiarazione,
sottoscritta  dal  legale  rappresentante, da cui risulti l'identita'
dei beneficiari effettivi dei diritti di socio;
   d.	ricevute  dei  versamenti  di  cui  all'art.  6,  comma  1, del
presente regolamento;
   5.	E'  fatto  obbligo  ai  soggetti  titolari di autorizzazione ai
sensi  del  presente  regolamento  di  comunicare  al Ministero delle
comunicazioni  ogni eventuale cambiamento delle informazioni indicate
nell'Allegato  1,  nonche'  nei  documenti  di  cui al comma 4. Detta
comunicazione  deve essere effettuata entro 60 giorni dal verificarsi
dell'evento che ha dato luogo all'obbligo di informativa.
   6.	Il  termine  di 60 giorni per l'assunzione del provvedimento di
cui  al comma 4 puo' essere prorogato di una sola volta per ulteriori
30   giorni   qualora   il  Ministero  delle  comunicazioni  richieda
chiarimenti  o  integrazioni che rendano necessario un supplemento di
istruttoria.  La  proroga e' deliberata con il medesimo provvedimento
con  cui  il  Ministero  delle comunicazioni delibera di procedere al
supplemento  di  istruttoria.  Entro  il  termine  di cui al comma 4,
eventualmente  prorogato come sopra il Ministero decide sulla domanda
di autorizzazione con provvedimento motivato.
   7.	La  documentazione  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4
puo'  essere  comprovata  con  dichiarazione  sostitutiva  di atto di
notorieta' resa nelle forme previste dal d.P.R. del 28 dicembre 2000,
n. 445.

                             Articolo 4
                      (Contenuto della domanda)

   1.	La  domanda  di  autorizzazione per fornitore di contenuti deve
contenere:
   a)	i  dati relativi al soggetto richiedente ed al responsabile dei
programmi;
   b)	l'indicazione dello spazio che il richiedente intende destinare
ai vari tipi di programmazione;
   c)	l'indicazione   dell'impegno   a  trasmettere  pubblicita'  nel
rispetto  dei  limiti e secondo le modalita' previste dalla normativa
vigente;
   d)	l'eventuale  uso  di  un sistema di codificazione e l'eventuale
previsione di un corrispettivo per l'accesso ai programmi;
   e)	l'impegno   ad   iscriversi  al  registro  degli  operatori  di
comunicazione  di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 5 e 6,
della legge n. 249/97.

                             Articolo 5
                         (Durata e rinnovo)

   1.	L'autorizzazione di cui all'art. 3 e' rilasciata per una durata
non  superiore  ai  dodici  anni ed e' rinnovabile conformemente alle
norme  vigenti  al  momento  del rinnovo e puo' essere ceduta a terzi
soltanto previo assenso del Ministero delle comunicazioni, sentita l'
Autorita'.
   2.	L'autorizzazione  di  cui  all'art.  3  si  estingue in caso di
scadenza  del  termine di cui al precedente comma senza che sia stato
richiesto  il  rinnovo,  nonche'  nei  casi  di rinuncia del soggetto
autorizzato,  di dichiarazione di fallimento ovvero di sottoposizione
ad  altra  procedura  concorsuale, salvo in caso di autorizzazione in
via provvisoria all'esercizio dell'attivita' d'impresa.
   3.	La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio della autorizzazione comporta la decadenza dalla medesima.

                             Articolo 6
                            (Contributi)

   1.	Il richiedente una autorizzazione per fornitore di contenuti e'
tenuto  al pagamento della somma di lire italiane            a titolo
di contributo per istruttoria.
   2.	Il  soggetto  autorizzato  e'  inoltre  tenuto al pagamento dei
contributi,  secondo  gli importi e le modalita' che verranno fissati
dall'Autorita' con proprio regolamento, ai sensi dell'art.1, comma 6,
lett. c), n. 5 della legge n. 249/97.

                             Articolo 7
    (Registro dei programmi e conservazione delle registrazioni)

   1.	I  fornitori di contenuti compilano mensilmente il Registro dei
programmi   nel  formato,  anche  elettronico,  che  verra'  definito
dall'Autorita'.
   2.	I  soggetti di cui al comma 1 del presente articolo conservano,
d'intesa  con  gli  operatori di rete attraverso i quali diffondono i
propri   palinsesti,   la   registrazione   integrale  dei  programmi
televisivi  diffusi per i tre mesi successivi alla data di diffusione
dei   programmi   stessi.   La   registrazione   deve  consentire  di
individuare,  per  ciascun  programma  o  porzione  di  programma, le
informazioni relative alla data ed all'ora di diffusione.

                             Articolo 8
                    (Responsabilita' e rettifica)

   1.	I  soggetti  titolari  di  autorizzazione  rilasciata  ai sensi
dell'art.  3  sono  responsabili  della  natura  e  del contenuto dei
programmi  diffusi,  e rispondono dei danni cagionati a terzi secondo
le  norme  di  diritto  civile.  I  direttori  dei telegiornali e dei
giornali  radio  sono  considerati  direttori  responsabili  ai sensi
dell'art.10, comma 1, della legge n. 223/90.
   2.	I   fornitori  di  contenuti  sono  tenuti  all'osservanza  dei
medesimi  obblighi,  in  tema  di  rettifica, previsti per i soggetti
titolari  di concessione per la diffusione di programmi televisivi su
frequenze terrestri in tecnica analogica.

                             Articolo 9
            (Pubblicita', sponsorizzazioni, televendite)

   1.	I   fornitori  di  contenuti  sono  tenuti  al  rispetto  delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  messaggi  pubblicitari  e  di
sponsorizzazioni ed in particolare di quelle di cui ai capitoli III e
IV della legge 5 ottobre 1991, n. 327.
   2.	I  fornitori  di  contenuti,  qualora  non siano esclusivamente
dedicati  alla  trasmissione  di televendite, sono tenuti al rispetto
delle  disposizioni  vigenti in materia di televendite applicabili ai
titolari  di concessione per la diffusione di programmi televisivi su
frequenze terrestri in tecnica analogica.

                             Articolo 10
                  (Quote di emissione e produzione)

   1.	I fornitori di contenuti sono tenuti al rispetto delle norme in
materia  di  quote di emissione e produzione previste dalla normativa
vigente per le emittenti nazionali.

                             Articolo 11
                  (Promozione di opere audiovisive)

   1.	Ai  sensi  dell'art.  2, comma 9 della legge 30 aprile 1998, n.
122, i fornitori di contenuti devono riservare all'interno di ciascun
programma  un  minimo di 20 minuti settimanali alla promozione e alla
pubblicita' di opere europee.

                             Articolo 12
                         (Tutela dei minori)

   1.	I  fornitori  di  contenuti,  nei  programmi  che  non siano ad
accesso  condizionato, sono tenuti al rispetto delle norme in materia
di  tutela dei minori, applicabili ai concessionari per la diffusione
di programmi televisivi su frequenze terrestri in tecnica analogica.
   2.	I  fornitori  di  contenuti  non  possono  diffondere programmi
televisivi  che  possano  nuocere allo sviluppo psichico o morale dei
minori,  salvo  che  detti  programmi siano ad accesso condizionato e
trasmessi nella fascia oraria fra le 24:00 e le 7:00.

                             Articolo 13
                (Limiti alle fornitura dei contenuti)

   1.	Uno  stesso  soggetto  o  soggetti  fra  di loro in rapporto di
controllo  o di collegamento ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18,
della  legge  n. 249/97 e dell'art. 2359, comma 3, codice civile, non
possono irradiare programmi che impegnino piu' del 20 per cento della
capacita'  trasmissiva  totale  consentita  dal piano di assegnazione
delle frequenze.
   2.	Fermi  restando  i  limiti  previsti dalla legge n. 66/01 per i
titolari  di  piu' di una concessione televisiva e quanto previsto al
Capo  VII del presente regolamento per le concessionarie del servizio
pubblico, al fine di consentire l'avvio dei mercati, il limite di cui
al primo comma non si applica fino alla data del 25 luglio 2005.
   3.	L'Autorita'  nel  rispetto  dei principi del pluralismo e della
concorrenza,   valutato   l'andamento  dei  mercati,  si  riserva  di
stabilire  per  la  fornitura  dei  programmi  radiofonici  in ambito
nazionale  una  percentuale di cui al primo comma superiore al 20 per
cento.
   4.	Nella  fase  transitoria,  i  programmi  irradiati  in  tecnica
digitale, qualora siano replica simultanea dei programmi irradiati in
tecnica  analogica,  non  sono  computati  ai  fini dei limiti di cui
all'art. 2, commi 6 e 8, legge n. 249/97.

                              CAPO III
              AUTORIZZAZIONE PER I FORNITORI DI SERVIZI

                               Art. 14
             (Autorizzazione alla fornitura dei servizi)

   1.	La   fornitura   di   servizi,   compresi   quelli  di  accesso
condizionato,  e'  soggetta ad autorizzazione generale rilasciata dal
Ministero  delle comunicazioni, sulla base delle norme previste dalla
delibera dell'Autorita' n. 467/00/CONS.
   2.	Il   soggetto  che  intenda  offrire  servizi  individuati  dal
presente  regolamento,  avente  sede in ambito nazionale o in uno dei
paesi  dello  Spazio  economico  europeo  (SEE),  o  in uno dei Paesi
appartenenti  all'Organizzazione  mondiale  del commercio (OMC), o in
Paesi  con  i  quali vi siano accordi di reciprocita', fatta comunque
salva ogni eventuale limitazione derivante da accordi internazionali,
e'   tenuto   a  presentare  al  Ministero  delle  comunicazioni  una
dichiarazione,  comprensiva  di  tutte  le  informazioni necessarie a
verificare la conformita' alle condizioni di cui all'articolo 5 della
delibera  dell'Autorita'  n.  467/00/CONS.  Tale  dichiarazione  deve
attenersi   a   quanto   indicato:  a)	nell'Allegato  2  al  presente
regolamento,  per  la  fornitura  al  pubblico dei servizi di accesso
condizionato;
   b)	nell'Allegato  3  al presente regolamento, per la fornitura dei
servizi della societa' dell'informazione.
   3.	I  fornitori  di servizi ad accesso condizionato: a)	rispettano
gli   standard   tecnici  previsti  dalla  normativa  vigente  ed  in
particolare dalla delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS;
   b)	qualora  distribuiscano  decodificatori in comodato agli utenti
garantiscono  che  i  decodificatori siano conformi alle norme di cui
alla delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS.
   4.	I  fornitori  di servizi ad accesso condizionato adottano entro
30 giorni dall' autorizzazione una carta dei servizi da sottoporre ad
approvazione  dell'Autorita'. Il fornitore di servizi e' tenuto a far
sottoscrivere  la  carta dei servizi al soggetto controllato o legato
da  accordi  contrattuali  che  in  tutto o parte offre per suo conto
servizi  agli  utenti  finali.  La  carta dei servizi adottata per la
fornitura dei servizi ad accesso condizionato e' vincolante anche per
il  fornitore  di contenuti che fornisce i programmi e l'operatore di
rete che li diffonde.

                               CAPO IV
              LICENZE PER OPERATORE DI RETE TELEVISIVO

                             Articolo 15
      (Tipologie di licenza e obblighi dell' operatore di rete)

   1.	La  licenza di operatore di rete per la diffusione di programmi
radiotelevisivi   in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri  e'
rilasciata in ambito nazionale ovvero in ambito locale.
   2.	La  trasmissione  per mezzo delle radiofrequenze associate alla
licenza  e'  consentita esclusivamente dai siti previsti dal piano di
assegnazione  delle  frequenze,  fatto  salvo quanto previsto, per la
fase transitoria, dall'art. 30.
   3.	I  titolari  di licenza di operatore di rete possono provvedere
direttamente   alla   installazione   delle  infrastrutture,  nonche'
richiedere  al Ministero delle comunicazioni l'assegnazione, a titolo
oneroso,  delle  frequenze  disponibili  per  i collegamenti in ponte
radio.
   4.	L'operatore di rete nel fornire le risorse per il trasporto, la
formattazione,  la  codifica  e  la multiplazione dei programmi e dei
dati:
   a)	rispetta  le  norme  tecniche  di  emissione  vigenti adottando
standard trasmissivi compatibili con le norme previste all'Allegato A
della delibera dell'Autorita' n. 216/00/CONS;
   b)	rispetta  le normative sanitarie, ambientali, urbanistiche e di
assetto territoriale per l'installazione delle infrastrutture e delle
apparecchiature, nonche' le disposizioni relative alla condivisione o
alla messa a disposizione degli impianti e dei siti;
   c)	assicura   la   sicurezza  del  funzionamento  della  rete,  il
mantenimento  della  sua integrita', la messa a punto di procedure di
gestione  e  di  controllo  degli  impianti  e delle apparecchiature,
nonche'  l'impiego  di personale adeguatamente qualificato al fine di
garantire  la  massima  qualita'  delle  prestazioni rese a vantaggio
dell'utenza.
   5.	L'operatore  di  rete  e' responsabile dell'identificazione dei
programmi  e  stabilisce  gli opportuni accordi tecnici e commerciali
con  i  fornitori  di  contenuti  i  cui  programmi  vengono  diffusi
attraverso  la  propria  rete  e  con  i fornitori di servizi forniti
attraverso la propria rete.

                             Articolo 16
                (Modalita' di rilascio delle licenze)

   1.	Possono  presentare  domanda  per  il  rilascio  di  licenza di
operatore  di  rete  per  la  radiodiffusione  televisiva  in tecnica
digitale  su  frequenze  terrestri  in  ambito  nazionale  o locale i
soggetti  di  cittadinanza  o  nazionalita' di uno degli Stati membri
dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  (SEE). Il
rilascio di licenza a societa' di capitali che non abbiano la propria
sede  in  Italia, ovvero in uno Stato dello Spazio Economico Europeo,
e'  consentito  a condizione che lo Stato ove il soggetto richiedente
ha la propria sede legale pratichi un trattamento di reciprocita' nei
confronti   di   soggetti  italiani.  Sono  salve  in  ogni  caso  le
disposizioni contenute negli accordi internazionali.
   2.	La   licenza  di  operatore  di  rete  per  la  radiodiffusione
televisiva  in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri in ambito
nazionale   puo'  essere  richiesta  esclusivamente  da  societa'  di
capitali  o cooperative con capitale sociale interamente versato, non
inferiore, al netto delle perdite risultanti dal bilancio, al 10% del
valore  dell'investimento da effettuare, e che impieghino non meno di
100   dipendenti   o  soci  lavoratori,  in  regola  con  le  vigenti
disposizioni di legge in materia previdenziale. I requisiti di cui al
presente  comma  possono  essere acquisiti anche attraverso fusioni o
incorporazioni  in  societa' di capitali o in cooperative, di imprese
legittimamente  ed effettivamente operanti alla data di presentazione
della domanda.
   3.	La   licenza  di  operatore  di  rete  per  la  radiodiffusione
televisiva  in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri in ambito
locale puo' essere richiesta esclusivamente da societa' di capitali o
cooperative   con   capitale   interamente   versato  al  momento  di
presentazione  della  domanda,  non inferiore, al netto delle perdite
risultanti  dal  bilancio,  al  10%  del  valore dell'investimento da
effettuare,  e  che  impieghino  non  meno  di  20  dipendenti o soci
lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale.  I  requisiti  di cui al presente comma possono essere
acquisiti  anche  attraverso  fusioni o incorporazioni in societa' di
capitali   o   in   cooperative,   di   imprese   legittimamente   ed
effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.
   4.	Il   rilascio   di   licenza   di  operatore  di  rete  per  la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in   ambito   nazionale   a   societa'  operante  nel  settore  delle
telecomunicazioni  comporta l'obbligo per quest'ultimo di separazione
societaria  per  le attivita' esercitate nel settore radiotelevisivo.
Il  rilascio  di  licenza di operatore di rete per la radiodiffusione
televisiva  in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri in ambito
locale  a  societa'  operante  nel  settore  delle  telecomunicazioni
comporta  per  quest'ultimo l'obbligo di separazione contabile per le
attivita'   esercitate   nel   settore   radiotelevisivo   ai   sensi
dell'articolo 4, comma 5, della legge n. 249/97.
   5.	La   licenza  di  operatore  di  rete  per  la  radiodiffusione
televisiva  in  tecnica  digitale  su  frequenze  terrestri in ambito
nazionale   o   locale   non   puo'  essere  rilasciata  qualora  gli
amministratori,  i legali rappresentanti e, quanto alle associazioni,
i  soci  delle richiedenti, abbiano riportato condanna irrevocabile a
pena  detentiva  per delitto non colposo superiore a sei mesi o siano
sottoposti  alle  misure  di  prevenzione  previste  dalla  legge  27
dicembre  1956,  n.  1423 e successive modificazioni o alle misure di
sicurezza previste dagli articoli 199 e seguenti del codice penale.
   6.	Le  condizioni  per  il  rilascio delle licenze di operatore di
rete  per  la  radiodiffusione  televisiva  in  tecnica  digitale  su
frequenze  terrestri  in  ambito  nazionale  o  locale  previste  dal
presente   articolo   debbono   essere  possedute  al  momento  della
presentazione della domanda, sussistere al momento del rilascio della
licenza e per tutta la durata della stessa.
   7.	Restano  salve le disposizioni di cui agli articoli 10, 10 bis,
10  quater,  10  quinquies  della  legge  31  maggio  1965,  n. 575 e
successive modificazioni.

                             Articolo 17
     (Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione
       televisiva su frequenze terrestri in ambito nazionale)

   1.	La  domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in  ambito  nazionale,  sottoscritta  dal  richiedente,  deve  essere
presentata  al  Ministero  delle  comunicazioni.  Ciascuna domanda e'
diretta ad ottenere una sola licenza e deve contenere:
   a)	i dati relativi al soggetto richiedente
   b)	l'eventuale uso di sistemi di codificazione;
   c)	la   dichiarazione   della   conformita'  degli  impianti,  per
caratteristiche,  sistemi  e  modalita'  di funzionamento, alle norme
tecniche  adottate  dagli  organismi  di  normazione quali l'Istituto
europeo per le norme di telecomunicazioni (ETSI), il Comitato europeo
di   normalizzazione   e   il  Comitato  europeo  di  normalizzazione
elettrotecnica   (CEN/CENELEC),   dall'Unione   internazionale  delle
telecomunicazioni  (UIT) e, in loro assenza, alle normative nazionali
nonche'  alle  disposizioni vigenti in materia antinfortunistica e di
tutela ed igiene del lavoro;
   d)	il  progetto  di  rete,  redatto in conformita' con il piano di
assegnazione delle frequenze, con l'indicazione delle misure previste
per l'efficiente uso delle risorse radioelettriche;
   e)	il   piano   di   massima  economico-finanziario  adeguatamente
documentato per i primi cinque anni di esercizio dell'attivita';
   f)	gli elementi che documentino il rispetto delle disposizioni sul
divieto di posizioni dominanti, anche con riferimento ai commi 16, 17
e 18 dell'articolo 2 della legge n. 249/97;
   g)	l'indicazione  dei  bacini  di utenza che si intendono servire,
conformemente  alle modalita' di cui all'Allegato 4; h)	le esperienze
eventualmente    maturate   nei   settori   della   radiotelevisione,
dell'editoria, dello spettacolo o delle telecomunicazioni;
   i)	l'eventuale richiesta di collegamenti di telecomunicazione;
   l)	l'indicazione  del  numero  di  lavoratori  che  si  prevede di
occupare direttamente per le varie mansioni e qualifiche;
   m)	gli  impegni  finanziari  per la promozione e la diffusione dei
sistemi  di  radiodiffusione  numerica e dei servizi avanzati ad essi
connessi;
   n)	l'impegno   ad   iscriversi  al  registro  degli  operatori  di
comunicazione  di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 5 e 6,
della legge n. 249/97;
   o)	la tipologia di servizi di telecomunicazione che il richiedente
intende  offrire,  nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 4,
comma 4, della legge n. 249/97.
   p)	l'impegno  ad  adottare  le  azioni positive volte ad eliminare
condizioni   di  disparita'  tra  i  sessi  in  sede  di  assunzione,
organizzazione  e  distribuzione del lavoro, assegnazione di posti di
responsabilita',   eventualmente  effettuate,  anche  in  adempimento
dell'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge n. 223/90;
   q)	l'impegno  ad aderire alla carta dei servizi per i programmi ad
accesso condizionato diffusi dal richiedente.
   2.	Alla  domanda per il rilascio della licenza deve essere inoltre
allegata la seguente documentazione:
   a)  certificazione  rilasciata dagli organi competenti riguardante
la   costituzione   del   richiedente   in  societa'  di  capitali  o
cooperativa, con capitale sociale interamente versato non inferiore a
quanto  previsto  dall'art. 16, comma 2, ad una data non anteriore di
oltre quattro mesi al giorno di presentazione della domanda;
   b)   certificato  di  nazionalita'  della  societa',  qualora  non
italiana;
   c)  elenco dei soci che, alla data di presentazione della domanda,
detengono  una  partecipazione  superiore al 2 per cento del capitale
sociale, con indicazione del numero delle azioni o quote possedute da
ciascun  socio, nonche' delle situazioni di controllo. Qualora i soci
che detengono anche indirettamente il controllo del richiedente siano
a  loro  volta  societa',  deve essere altresi' allegato l'elenco dei
soci  di  queste  ultime  che  ne detengano, anche indirettamente, il
controllo;
   d)  dichiarazione  sostitutiva  di atto di notorieta' da parte dei
soggetti  per  i  quali  va  acquisita la documentazione antimafia ai
sensi  del  decreto  legislativo  8  agosto 1994, n. 490 e successive
modificazioni;
   e)  certificato  da  cui risulti che gli amministratori e i legali
rappresentanti  non  abbiano  riportato  condanna irrevocabile a pena
detentiva  per  delitto  non colposo superiore a sei mesi e non siano
sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione;
   f)  attestazione  dell'avvenuto  versamento  della  somma prevista
dall'articolo 20, comma 1, a titolo di contributo per istruttoria.
   3.	La  domanda di licenza da parte dei soggetti che siano titolari
di  una  concessione  per  la  radiodiffusione  televisiva in tecnica
analogica   su   frequenze   terrestri   o  abbiano  gia'  effettuato
trasmissioni  radiotelevisive  deve  indicare con eventuale specifica
dichiarazione:
   a)	lo  stato  dei  versamenti  relativi  ai  canoni di concessione
dovuti;
   b)	di  non  essere  incorsi  nella  sanzione  della  revoca  della
concessione;
   c)	le    sanzioni   amministrative   eventualmente   subite,   con
provvedimento  divenuto  definitivo  o  contro  il  quale e' in corso
reclamo   in   sede   giurisdizionale,   in  relazione  all'esercizio
dell'attivita' radiotelevisiva;
   d)	la  descrizione  e localizzazione degli impianti di diffusione,
conformemente  alle  modalita'  di  cui  all'Allegato  5,  nonche'  i
relativi   collegamenti   di   telecomunicazioni,  censiti  ai  sensi
dell'articolo   32   della   legge   n.   223/90,  legittimamente  ed
effettivamente eserciti.
   4.	Gli adempimenti di cui al comma 3 non sono richiesti qualora il
richiedente  vi  abbia  gia'  ottemperato all'atto della richiesta di
abilitazione alla sperimentazione di cui all'art. 31.
   5.	Le  domande  devono essere corredate di tutta la documentazione
riguardante  i  requisiti  richiesti per il rilascio della licenza, i
quali possono essere comprovati con dichiarazione sostitutiva di atto
di  notorieta'  resa  nelle forme previste dal d.P.R. del 28 dicembre
2000, n. 445, salvo quelli di cui alle lettere a), e) ed f) del comma
2 del presente articolo.
   6.	Non  e' consentita la trasformazione della licenza di operatore
di  rete  per  la  diffusione  radiotelevisiva in tecnica digitale su
frequenze  terrestri  in  ambito  nazionale  in  una  appartenente  a
tipologia differente.
   7.	Nessun  soggetto  puo'  essere  contemporaneamente  titolare di
licenze  per  la  radiodiffusione  televisiva  in tecnica digitale su
frequenze terrestri in ambito nazionale e locale.
   8.	L'operatore di rete e' tenuto a verificare il rispetto da parte
dei  fornitori  di  contenuti che diffondono palinsesti attraverso la
propria  rete  degli obblighi di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11, e 12
del presente regolamento.

                             Articolo 18
     (Domanda per il rilascio di licenza per la radiodiffusione
         televisiva su frequenze terrestri in ambito locale)

   1.	La  domanda per ottenere la licenza di operatore di rete per la
radiodiffusione televisiva in tecnica digitale su frequenze terrestri
in   ambito   locale,   sottoscritta  dal  richiedente,  deve  essere
presentata  al  Ministero  delle  comunicazioni.  Ciascuna domanda e'
diretta  ad  ottenere  una  sola licenza e deve contenere, oltre agli
elementi  di  cui  alle lettere da a) ad f), e da h) a q) del comma 1
dell'art.17,  e,  nel  caso  i  richiedenti  abbiano  gia' effettuato
trasmissioni   radiotelevisive,  gli  elementi  di  cui  al  comma  3
dell'articolo 17, le seguenti indicazioni:
   a)	il  bacino  di  utenza  che  si intende coprire; b)	i bacini di
utenza per i quali sia stata eventualmente presentata altra richiesta
di licenza, specificando l'ordine di preferenza.
   2.	La   domanda,  oltre  a  contenere  la  documentazione  di  cui
all'articolo  17, comma 2, lettere da b) ad f), deve essere corredata
da  certificazione  rilasciata dagli organi competenti riguardante la
costituzione  del  richiedente in societa' di capitali o cooperativa,
con  patrimonio  netto  non inferiore a quanto previsto dall'art. 16,
comma 3, ad una data non anteriore di oltre quattro mesi al giorno di
presentazione della domanda. Il comma 6 dell'art. 17 si applica anche
alle domande di licenza previste dal presente articolo.
   3.	Ciascuna domanda e' diretta ad ottenere una sola licenza per la
radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica digitale
in  ambito  locale.  La  domanda viene esaminata secondo la priorita'
indicata dal richiedente.
   4.	Nessun soggetto puo' essere destinatario di piu' di una licenza
per  la  radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica
digitale in ambito locale nello stesso bacino di utenza.
   5.	Non e' consentita la trasformazione della licenza per operatore
di  rete  televisivo in ambito locale in una appartenente a tipologia
differente.

                             Articolo 19
                    (Radiofrequenze utilizzabili)

   1.	La  trasmissione di programmi per la radiodiffusione televisiva
in  tecnica  digitale  su  frequenze terrestri deve essere effettuata
nelle  bande  di  frequenza  previste  per  detti servizi dal vigente
regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione Internazionale delle
Telecomunicazioni,  nel  rispetto degli accordi internazionali, della
normativa  dell'Unione  europea  e  di  quella nazionale, nonche' dei
piani   nazionali   di   ripartizione   e   di   assegnazione   delle
radiofrequenze.
   2.	Qualora,  pur  nel  rispetto delle prescrizioni contenute nella
licenza  ovvero  nell'atto  di assegnazione delle radiofrequenze, una
stazione    di    radiodiffusione    interferisca    altre   stazioni
radioelettriche  legittimamente operanti, l'Autorita', in conformita'
a  quanto  previsto dall'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 3, della
legge  n.  249/97,  promuove  l'intervento degli organi del Ministero
delle comunicazioni al fine di adottare le misure idonee ad eliminare
tali disturbi.
   3.	Il provvedimento di assegnazione delle radiofrequenze a ciascun
operatore  di  rete  e'  distinto  dalla  licenza ed il suo contenuto
dipende  dalla  effettiva  disponibilita'  di  porzioni dello spettro
elettromagnetico  ed  e'  assoggettato ad obblighi, fra gli altri, di
efficiente utilizzo dello spettro stesso e di non interferenza.

                               Art. 20
                        (Contributi e canoni)

   1.	Il  richiedente  la  licenza  di operatore di rete e' tenuto al
pagamento   delle   seguenti   somme   a  titolo  di  contributo  per
istruttoria:
   a)	lire italiane            per licenza in ambito nazionale;
   b)	lire italiane             per licenza in ambito locale.
   2.	I  titolari  licenza  per  operatore  di  rete  sono  tenuti al
pagamento  dei contributi annuali per controlli e verifiche stabiliti
dall'Autorita'.
   3.	I  titolari  di  licenza  per  operatore di rete sono tenuti al
pagamento   dei   contributi   determinati  dall'Autorita'  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  6, lett. c), n. 5 della legge n. 249/97 tenendo
conto anche della scarsita' delle risorse spettrali.
   4.	In  caso  di  ritardato  o  mancato pagamento dei contributi si
procede  alla  riscossione secondo le modalita' di cui all'art. 2 del
t.u.   sulla  riscossione  delle  entrate  patrimoniali  dello  Stato
approvato con r.d. 14 aprile 1910, n. 639.

                             Articolo 21
                (Progetto dell'impianto o della rete)

   1.	Il  progetto  di  cui  all'art.  17,  comma  1,  lett. d), puo'
comprendere  una  o piu' stazioni di radiodiffusione. La costituzione
della rete deve risultare da una descrizione grafica, riportata su un
supporto  informatico  compatibile  con  la  base  di dati che verra'
indicata  dall'Autorita', nella quale sono indicate tutte le stazioni
di  radiodiffusione  e  le  relative  aree  di  servizio  nonche' gli
eventuali  impianti  di  collegamento, compresi quelli tra le sedi di
produzione e i trasmettitori di radiodiffusione.
   2.	Il progetto dovra' essere redatto nel rispetto dei limiti e dei
valori  richiamati  dall'art. 2 della legge n. 66/01, fermi restando,
in  caso  di  mancato  rispetto,  i  poteri  di trasferimento in tale
articolo  enunciati  e  quanto  previsto  dall'art.  23  del presente
regolamento.

                             Articolo 22
              (Omologazione e collaudo degli impianti)

   1.	Gli  impianti  oggetto  della  licenza  per  la radiodiffusione
televisiva  in  tecnica digitale su frequenze terrestri devono essere
costituiti  esclusivamente  da  apparecchiature  di tipo omologato ai
sensi della normativa vigente.
   2.	Il   Ministero   delle   comunicazioni  procede,  a  spese  del
licenziatario,  al  collaudo  o  alla  verifica  degli impianti anche
presso  le  sedi  del  licenziatario,  che e' tenuto a consentire, in
qualsiasi momento, libero accesso agli incaricati.

                             Articolo 23
          (Condivisione di infrastrutture, impianti e siti)

   1.	I  titolari di licenza di operatore di rete in ambito nazionale
o  locale,  anche congiuntamente tra loro, possono impiegare anche le
infrastrutture  fornite  da  terzi  e  possono  provvedere all'uso in
comune   di  infrastrutture,  impianti  e  siti,  limitatamente  alle
attivita'  oggetto  della  licenza e nel rispetto dei limiti previsti
alle  emissioni  elettromagnetiche  e dei piani di assegnazione delle
frequenze.
   2.	In  conformita'  a quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, della
legge  n.  66/01,  al  fine  di  assicurare il rispetto della vigente
normativa  in  materia  di  ambiente  e tutela della salute umana, il
Ministero  delle  comunicazioni, fin dalla fase sperimentale, e quale
condizione  per il rilascio delle abilitazioni alla sperimentazione e
delle licenze, puo' imporre agli operatori di rete la condivisione di
infrastrutture,  impianti e siti nonche' piani di trasferimento anche
graduali.
   3.	L'accesso  ai siti previsti dal piano nazionale di assegnazione
delle  frequenze in tecnica digitale avviene in condizioni di equita'
e  non  discriminazione  fra  i  titolari di licenza per operatore di
rete.
   4.	Le    amministrazioni   pubbliche   competenti   rilasciano   i
provvedimenti  abilitativi,  autorizzatori e concessori necessari, in
base   alle   vigenti   disposizioni   nazionali   e  regionali,  per
l'installazione  di  reti  e  di  impianti  di  radiodiffusione,  nel
rispetto  dei  principi  di  non discriminazione, proporzionalita' ed
obiettivita',  nonche'  nel  rispetto  delle  disposizioni vigenti in
materia   di   tutela   della   salute,  di  tutela  del  territorio,
dell'ambiente e del paesaggio e delle bellezze naturali.
   5.	Agli impianti degli operatori di rete relativi al trasporto dei
segnali  dai  centri di produzione ai siti di diffusione si applicano
le  disposizioni  previste  all'art.  13,  commi 2 e 3, del d.P.R. 19
settembre 1997, n. 318.
   6.	Gli  accordi  per  l'ubicazione  e l'uso comune delle strutture
sono  oggetto  di  un  accordo  commerciale  e  tecnico  tra le parti
interessate.  L'Autorita' interviene per dirimere le controversie, su
richiesta di una delle parti interessate. In particolare puo' emanare
disposizioni  in  materia  di  uso  comune  delle  strutture  e delle
proprieta',  previe adeguate consultazioni nel corso delle quali alle
parti interessate e' data la facolta' di esprimere il proprio parere.
Tali   disposizioni   possono   comprendere   indicazioni   circa  la
ripartizione  dei  costi  dell'uso  comune  delle  strutture  e delle
proprieta'.

                             Articolo 24
                (Fornitura della guida ai programmi)

   1.	Gli  operatori  di  rete  in  ambito nazionale e locale possono
stabilire  accordi  nel  rispetto  delle  previsioni  della  delibera
dell'Autorita'   n.   216/00/CONS  per  la  fornitura  di  una  guida
elettronica ai programmi ricevibili dall' utente.
   2.	Ai   fini  della  fornitura  agli  utenti  del  servizio  della
consultazione della guida di base e della sintonizzazione automatica,
gli   operatori  di  rete  provvedono  affinche'  i  programmi  siano
identificati  nel  rispetto  dei  criteri  stabiliti  dalla  delibera
dell'Autorita' n. 216/00/CONS.

                             Articolo 25
                   (Durata delle licenze e revoca)

   1.	Le  licenze  hanno una validita' non superiore a 12 anni e sono
rinnovabili,  conformemente alle norme vigenti al momento del rinnovo
e possono essere ceduta a terzi soltanto previo assenso del Ministero
delle comunicazioni, sentita l' Autorita'.
   2.	La  licenza  si estingue in caso di scadenza del termine di cui
al precedente comma senza che sia stato richiesto il rinnovo, nonche'
nei  casi  di  rinuncia del soggetto autorizzato, di dichiarazione di
fallimento  ovvero  di sottoposizione ad altra procedura concorsuale,
salvo  in  caso  di  autorizzazione  in via provvisoria all'esercizio
dell'attivita' d'impresa.
   3.	La perdita dei requisiti oggettivi o soggettivi previsti per il
rilascio della licenza comporta la decadenza dalla medesima.
   4.	Se  il  titolare  di  una  licenza  non  ottempera  a una delle
condizioni   indicate   nella  licenza  stessa,  il  Ministero  delle
comunicazioni,  sentita  l'Autorita',  puo'  sospendere, modificare o
revocare  la  licenza  individuale o imporre in maniera proporzionata
misure  specifiche  per  garantire  tale  ottemperanza.  Il Ministero
offre,  in  ogni  caso,  all'impresa una ragionevole opportunita' per
rendere  noto  il  proprio  punto  di  vista  sull'applicazione delle
condizioni  e,  eccetto  che nei casi di violazioni ripetute da parte
della  suddetta impresa, puo' richiedere l'attuazione di disposizioni
adeguate  entro  un mese a decorrere dal suo intervento. Se l'impresa
ottempera  a  quanto  richiesto dal Ministero, questo, entro due mesi
dal suo intervento iniziale, adotta le conseguenti determinazioni. Se
l'impresa  non  ottempera  a quanto richiesto, dal Ministero, questo,
entro  due  mesi  dal  suo  intervento  iniziale, conferma il proprio
provvedimento motivandolo. Il provvedimento e' comunicato all'impresa
interessata entro sette giorni dall'adozione.

                             Articolo 26
          (Procedure a regime per il rilascio delle licenze
                   e l'assegnazione di frequenze)

   1.	Al   termine   della   fase   transitoria,   l'Autorita'  rende
periodicamente   pubblico   il   numero   delle   ulteriori   licenze
rilasciabili  in  base  alla  disponibilita'  dello spettro ovvero la
disponibilita' di ulteriori frequenze rilasciabili ai licenziatari.
   2.	Contestualmente  all'adozione  del  piano di assegnazione delle
frequenze,  l'Autorita'  provvede  ad  individuare,  sulla  base  dei
principi   di   trasparenza,  obiettivita',  proporzionalita'  e  non
discriminazione,  i criteri per il rilascio delle ulteriori licenze o
per   l'assegnazione   di  ulteriori  frequenze,  tenendo  conto,  in
particolare,    della    potenzialita'    economica,   dei   progetti
radioelettrici  e  tecnologici  e  degli  accordi  con i fornitori di
contenuti e di servizi.

                             Articolo 27
     (Disciplina degli accordi fra operatore di rete e fornitore
                     di contenuti e di servizi)

   1.	L'operatore di rete che sia anche fornitore di contenuti ovvero
di  servizi  adotta  un sistema di contabilita' separata per ciascuna
attivita' oggetto di autorizzazione o di licenza.
   2.	La  fornitura  di  capacita'  diffusiva  e trasmissiva, nonche'
degli  elementi ad essa connessi, da parte degli operatori di rete ai
fornitori di servizi e contenuti che non siano soggetti controllanti,
controllati  o collegati ai sensi dell'art. 13, comma 1, del presente
regolamento,  avviene  sulla  base  di  negoziazione commerciale, nel
rispetto  del  principio di trasparenza e di non discriminazione. Per
la  risoluzione  di  eventuali  controversie  tra operatori di rete e
fornitori  di contenuti si applica l'art. 1, comma 11, della legge n.
249/97.
   3.	L'operatore  di  rete  nello  stabilire  gli  opportuni accordi
tecnici   non   opera   discriminazioni  di  qualita'  trasmissiva  e
condizioni  di  accesso  alla rete fra soggetti autorizzati a fornire
contenuti   appartenenti   a  societa'  controllanti,  controllate  o
collegate  ai sensi dell'art. 13, comma 1, del presente regolamento e
fornitori indipendenti di contenuti e servizi.
   4.	Gli  accordi  di  cui  ai precedenti commi sono preventivamente
comunicati all'Autorita'.
   5.	Gli  accordi  che  non rispettano il limite di cui all'art. 13,
nonche'  il limite di cui all'art. 2, comma 6, della legge n. 249/97,
ovvero che siano destinati ad eludere l'applicazione di detti limiti,
sono nulli.
   6.	Ai  fini  del  presente  regolamento  si  considerano  soggetti
all'influenza   dominante  dell'operatore  di  rete  i  fornitori  di
contenuti che, mediante specifici accordi, attribuiscono direttamente
o   indirettamente   all'operatore   di   rete,   anche  mediante  la
composizione  di  organi  amministrativi,  ovvero la nomina di organi
dirigenziali  dotati  di  specifiche  responsabilita'  editoriali, di
determinare, in tutto o in parte, i contenuti dei palinsesti.
   7.	L'Autorita',    valutato    il    rispetto    del   pluralismo,
dell'obiettivita',    della    completezza    e    dell'imparzialita'
dell'informazione,  dell'apertura  alle  diverse  opinioni,  tendenze
politiche,   sociali,  culturali  e  religiose,  nel  rispetto  delle
liberta'   e   dei  diritti  garantiti  dalla  Costituzione,  che  si
realizzano  con il complesso degli accordi fra fornitori di contenuti
e  operatori  di  rete,  puo' intervenire al fini di imporre obblighi
specifici   agli   operatori   di  rete,  ivi  incluso  l'obbligo  di
trasmettere programmi in chiaro.

                               CAPO V
                   DISPOSIZIONI PER LA RADIOFONIA

                               Art. 28
                (Fornitori di contenuti radiofonici)

   1.	Ai   fornitori   di   contenuti  radiofonici  si  applicano  le
disposizioni  del  capo  II  del  presente  regolamento  ad eccezione
dell'art.4,  comma  1,  lett. d), dell'art. 9, comma 2, dell'art. 10,
dell'art. 11 e dell'art. 12, comma 2.

                               Art. 29
             (Licenze per operatore di rete radiofonico)

   1.	Entro   sei   mesi   dall'adozione   del   piano  nazionale  di
assegnazione  delle  frequenze  per radiodiffusione sonora in tecnica
digitale,   i   soggetti   in   possesso  dei  requisiti  specificati
successivamente  possono  richiedere al Ministero delle comunicazioni
il  rilascio della licenza di operatore di rete di cui al Capo IV del
presente  regolamento e secondo le modalita' che verranno specificate
contestualmente all'adozione del piano o in successivo provvedimento.
   2.	Al rilascio delle licenze per operatore di rete radiofonico non
si  applicano  le  disposizioni  di  cui  all'art.  16,  commi 2 e 3,
all'art. 20, comma 1, e all'art. 24 del presente regolamento.
   3.	La  licenza  di  operatore  di  rete  radiofonico  puo'  essere
richiesta  esclusivamente  da  societa' di capitali o cooperative con
capitale  sociale  interamente versato, non inferiore, al netto delle
perdite  risultanti dal bilancio, al 10% del valore dell'investimento
da  effettuare,  e  che  impieghino  non meno di 14 dipendenti o soci
lavoratori, in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia
previdenziale,  nel  caso  di licenza in ambito nazionale, ovvero che
impieghino  non meno di 5 dipendenti o soci lavoratori, in regola con
le  vigenti  disposizioni di legge in materia previdenziale, nel caso
di  licenza  in  ambito  locale. I requisiti di cui al presente comma
possono essere acquisiti anche attraverso fusioni o incorporazioni in
societa'  di  capitali o in cooperative, di imprese legittimamente ed
effettivamente operanti alla data di presentazione della domanda.
   4.	Per  l'operatore di rete radiofonico la documentazione relativa
alla  domanda  di  licenza  di  cui all'art.17, comma 2, lett. a), si
riferisce alla verifica dei requisiti di cui al precedente comma.
   5.	Il  richiedente  la licenza di operatore di rete radiofonico e'
tenuto  al  pagamento delle seguenti somme a titolo di contributo per
istruttoria:
   a)	lire italiane            per licenza in ambito nazionale;
   b)	lire italiane             per licenza in ambito locale.

                               CAPO VI
         FASE TRANSITORIA PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA

                             Articolo 30
                   (Attuazione del piano digitale)

   1.	La data di attuazione del piano di assegnazione delle frequenze
in  tecnica  digitale e' specificata contestualmente all'adozione del
piano  di assegnazione stesso. Entro dodici mesi a partire dalla data
di    attuazione    l'esercizio    della    radiodiffusione   avviene
esclusivamente  in  conformita'  con  i  piani  di assegnazione delle
frequenze e sui siti da essi previsti.

                             Articolo 31
                         (Fase sperimentale)

   1.	Fino  alla data del 30 marzo 2004 i soggetti che legittimamente
eserciscono  l'attivita'  di  radiodiffusione televisiva su frequenze
terrestri,  da  satellite  o via cavo possono richiedere al Ministero
delle    comunicazioni    il    rilascio    dell'abilitazione    alla
sperimentazione  di  trasmissioni  televisive  terrestri e di servizi
della societa' dell'informazione in tecnica digitale.
   2.	L'abilitazione di cui al comma precedente puo' essere richiesta
anche  da  piu'  soggetti,  costituiti in forma di consorzio ai sensi
dell'art.   2602   del   codice   civile,  ovvero  che  sottoscrivano
congiuntamente un impegno a svolgere le attivita' di sperimentazione,
in  caso  di rilascio dell'abilitazione, conformemente al progetto di
attuazione     ed     al     progetto    radioelettrico    presentati
contemporaneamente alla domanda di cui all'art. 32, comma 1.
   3.	Al  consorzio  di  cui  al comma precedente possono partecipare
esclusivamente  i  soggetti  di  cui  al comma 1, ed anche editori di
prodotti e servizi multimediali.
   4.	Le   intese  di  cui  al  precedente  comma  2  possono  essere
sottoscritte  esclusivamente dai soggetti di cui al comma 1, ed anche
da  editori  di  prodotti  e  servizi multimediali, ferma restando la
responsabilita'  solidale  di  tutti  i  sottoscrittori  per tutta la
durata della sperimentazione. La sottoscrizione dell'intesa destinata
allo  svolgimento  delle  attivita' sperimentali non determina di per
se'  organizzazione  o  associazione  tra le imprese sottoscrittrici,
ognuna  delle  quali  conserva  la  propria  autonomia  gestionale ed
operativa.  Nell'intesa  dovranno  essere specificate le attivita' di
sperimentazione    svolte    singolarmente    da   ciascuna   impresa
sottoscrittrice.
   5.	La  durata delle abilitazioni non puo' superare in ogni caso il
termine del 25 luglio 2005.

                             Articolo 32
                 (Abilitazione alla sperimentazione)

   1.	I  soggetti  richiedenti  la  abilitazione alla sperimentazione
devono   presentare   domanda   al   Ministero  delle  comunicazioni,
comprensiva  di  progetto di attuazione e di progetto radioelettrico,
nei quali devono essere precisati, fra l'altro:
   a)	le aree interessate dalla sperimentazione;
   b)	i  siti  dai  quali  verranno  diffusi  i  programmi in tecnica
digitale;
   c)	le  tipologie  di  programmi che si intendono diffondere in via
sperimentale;
   d)	le  procedure  e  le  tecniche che verranno adottate al fine di
evitare interferenze;
   e)	l'impegno  ad  adeguarsi  senza  indugio  alle disposizioni del
Ministero   delle  comunicazioni  in  merito  alla  variazione  della
frequenza  di  emissione ai sensi dell'art. 33, comma 3, lett. a) del
presente regolamento.
   2.	I  soggetti  richiedenti  devono  inoltre  presentare specifica
dichiarazione come all'art. 17, comma 3, del presente regolamento.
   3.	Il Ministero delle comunicazioni nel rilasciare l'abilitazione,
puo'   stabilire   le   condizioni   relative  alla  condivisione  di
infrastrutture, impianti e siti.
   4.	I  richiedenti  la  abilitazione alla sperimentazione che siano
titolari  di  piu'  di  una  concessione  televisiva  devono altresi'
precisare,  nella  domanda, le condizioni, conformi a quanto previsto
dall'art.   2  bis,  comma  1,  della  legge  n.  66/01,  alle  quali
consentiranno,  all'interno  dei  propri  blocchi  di  diffusione, la
sperimentazione  ai soggetti di cui al medesimo comma 1. In ogni caso
dette  condizioni  devono  garantire  il  maggior numero possibile di
soggetti  partecipanti  alla  sperimentazione,  e,  nel caso in cui i
soggetti  richiedenti  la medesima siano in numero superiore a quello
consentito dalla capacita' trasmissiva riservata, devono privilegiare
i  soggetti  che  garantiscano contenuti informativi diversificati in
base ai principi di pluralismo informativo.
   5.	Il Ministero delle comunicazioni, su richiesta del richiedente,
prevede,  nel rilasciare l'abilitazione, un periodo non superiore a 6
mesi di prove tecniche, durante il quale non si applica la previsione
di cui al comma 4.
   6.	L'abilitazione  e'  rilasciata  esclusivamente per le frequenze
previste dal piano nazionale di ripartizione delle frequenze.
   7.	Le controversie in materia di sperimentazione tra concessionari
e   gli   altri   soggetti  partecipanti  alla  sperimentazione  sono
sottoposte   alla   disciplina   di  cui  all'art.  27  del  presente
regolamento.
   8.	I  soggetti  richiedenti l'abilitazione alla sperimentazione di
trasmissioni  radiofoniche  terrestri  in tecnica digitale presentano
domanda conformemente a quanto previsto al comma 1.

                             Articolo 33
             (Conversione delle abilitazioni televisive)

   1.	A  partire  da  sei  mesi  dall'adozione del piano nazionale di
assegnazione  delle  frequenze  televisive  in  tecnica  digitale,  i
soggetti  abilitati  alla  sperimentazione di cui all'art. 31 possono
richiedere al Ministero delle comunicazioni il rilascio della licenza
di  operatore  di rete limitatamente ai bacini e alle frequenze per i
quali e' rilasciata l'abilitazione.
   2.	I  soggetti abilitati alla sperimentazione la cui rete copre un
territorio nel quale risiedono complessivamente piu' di 15 milioni di
abitanti sono tenuti a richiedere una licenza di operatore di rete in
ambito nazionale.
   3.	I  soggetti  che abbiano ottenuto l'abilitazione, conformemente
alla previsioni del piano di assegnazione delle frequenze, allo scopo
di ottenere la licenza, devono:
   a)	impegnarsi  a  trasferire  tutti gli impianti sui siti di piano
secondo i tempi e modi previsti dal presente regolamento, ad adottare
prontamente  le  variazioni  delle frequenze di emissione che saranno
comunicate dal Ministero delle comunicazioni ed a cessare l'emissione
su frequenze non necessarie allo scopo della licenza;
   b)	impegnarsi con le frequenze oggetto dell'abilitazione a coprire
almeno il 70% della popolazione residente nei bacini di serviti;
   c)	impegnarsi  ad  investimenti  in infrastrutture non inferiori a
150  miliardi  per  blocco  di  diffusione  per  le licenze in ambito
nazionale  e  15  miliardi per blocco di diffusione per le licenze in
ambito locale, entro 36 mesi dal conseguimento della licenza;
   d)	impegnarsi,  anche tramite accordi commerciali con fornitori di
servizi, a forme di agevolazione all'utenza finale volte a diffondere
le apparecchiature per la ricezione digitale terrestre;
   e)	impegnarsi  a  completare  la  copertura del bacino nazionale o
locale entro 24 mesi dall'assegnazione delle frequenze necessarie.
   4.	La  domanda  di conversione deve anche contenere la descrizione
dei  palinsesti diffusi dai fornitori di contenuti su blocchi oggetto
di  licenza  con  la  descrizione  dei  relativi  accordi nonche' gli
impegni  e  le condizioni verso i fornitori indipendenti di contenuti
nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.
   5.	Il  Ministero delle comunicazioni, valutata la conformita' e la
completezza  della  domanda  rispetto  alle prescrizioni del presente
regolamento, rilascia la licenza, sentito il parere dell'Autorita' in
merito agli obblighi specifici assunti nei confronti dei fornitori di
contenuti,  nonche'  in  merito al rispetto del regolamento di cui al
successivo comma 6.
   6.	Nel  rispetto  dei  principi  di equita', non discriminazione e
trasparenza,   l'Autorita'  pubblica  entro  il  1o  giugno  2002  un
regolamento  concernente  le  modalita'  ed  i criteri di valutazione
delle domande di cui al presente articolo.
   7.	A garanzia del corretto espletamento degli obblighi assunti con
la domanda di conversione, i richiedenti dovranno rilasciare adeguata
fideiussione bancaria, secondo le modalita' e gli importi che saranno
determinati   con   apposito   provvedimento   del   Ministero  delle
comunicazioni.

                             Articolo 34
                   (Conversione delle concessioni)

   1.	Qualora  i  titolari  di concessioni televisive non provvedano,
secondo  le  modalita'  previste dall'art. 33 , almeno sei mesi prima
della scadenza della concessione, a richiedere il rilascio di licenza
di  operatore  di rete di cui al Capo IV del presente regolamento, la
concessione si estingue alla sua scadenza ovvero, se richiesto, viene
rinnovata,  secondo  quanto  previsto dalle norme vigenti, sino al 31
dicembre 2006, ferma restando la facolta' per il soggetto di chiedere
il rilascio di autorizzazione per fornitore di contenuti ai sensi del
Capo II del presente regolamento.
   2.	I  soggetti  diversi  da  quelli  di cui al comma 1 che abbiano
attenuto  l'abilitazione  alla  sperimentazione possono richiedere il
rilascio  di  licenza  di  operatore  di  rete  di cui al Capo IV del
presente regolamento entro il 31 gennaio 2005.
   3.	Le   frequenze   liberate   a   seguito  dell'estinzione  delle
concessioni   ovvero  liberate  a  seguito  della  conversione  della
concessione  in licenza di operatore di rete e non necessarie secondo
il  piano  di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale per lo
scopo  della  licenza di operatore di rete rilasciata, sono assegnate
con   le   procedure  previste  dal  presente  regolamento  ad  altri
licenziatari.

                              CAPO VII
                DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONARIE u'
                        DEL SERVIZIO PUBBLICO

                             Articolo 35
       (Abilitazione alla sperimentazione in tecnica digitale)

   1.	Le  concessionarie  del  servizio pubblico radiotelevisivo sono
abilitate  alla  sperimentazione di trasmissioni radiotelevisive e di
servizi  della  societa'  dell'informazione in tecnica digitale su un
blocco di frequenze.
   2.	Le  concessionarie  del  servizio pubblico radiotelevisivo sono
tenute,  qualora  richiedano  l'abilitazione per ulteriori blocchi di
diffusione,  a  rispettare le condizioni previste dall'art. 32, comma
4, del presente regolamento.

                             Articolo 36
        (Blocchi di diffusione riservati alle concessionarie
                       del servizio pubblico)

   1.	E'   riservato   alle   concessionarie  del  servizio  pubblico
radiotelevisivo  l'utilizzo di un blocco di diffusione per palinsesti
radiofonici e di un blocco di diffusione per palinsesti televisivi in
chiaro, nel rispetto dei piani di assegnazione delle frequenze.
   2.	Nel  rispetto  delle  stesse  procedure  previste per gli altri
licenziatari,   ulteriori  blocchi  potranno  essere  assegnati  alle
concessionarie,  previa  separazione contabile del ramo d'azienda cui
sara'  affidata  la  gestione  dei  blocchi sui quali potranno essere
trasmessi anche palinsesti ad accesso condizionato.
   3.	Sui  blocchi  di  diffusione  assegnati alle concessionarie del
servizio  pubblico  non  possono essere trasmessi palinsesti di altri
operatori  di  rete  ovvero  a  questi  riconducibili, direttamente o
indirettamente.

                 FINE DELLO SCHEMA DI PROVVEDIMENTO
                       (ALLEGATI NON INCLUSI)