Art. 2.
  1.  Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci
lavoratori   delle   cooperative  di  lavoro,  agli  apprendisti,  ai
lavoratori   interinali  con  contratti  di  missione  in  corso,  ai
dipendenti  ed  ai  soci  lavoratori  delle  cooperative  sociali non
rientranti  nel  campo  di  applicazione degli interventi ordinari di
cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto,
per  effetto dell'evento calamitoso oggetto della presente ordinanza,
e'   corrisposta  per  il  periodo  di  sospensione  o  di  riduzione
dell'orario  e  comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennita'
pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa
la  contribuzione  figurativa,  ai  sensi delle vigenti disposizioni,
ovvero  proporzionata  alla predetta riduzione di orario, nonche' gli
assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche a favore di
coloro  che  siano  stati  costretti  a sospendere temporaneamente le
prestazioni  lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per
esigenze  di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' non e'
cumulabile  con  quella  di  cui  al comma 1 ed e' proporzionata alla
riduzione   delle   prestazioni   lavorative,   con  estensione  alla
erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.
  3.   L'efficacia  dei  provvedimenti  di  licenziamento  a  seguito
dell'evento  calamitoso  di  cui  alla premessa e' sospesa fino al 31
dicembre  2001  ed  ai  lavoratori  interessati  sono  applicabili le
disposizioni di cui al comma 1.
  4.   L'indennita'   di  cui  ai  commi  1  e  2  viene  corrisposta
dall'I.N.P.S.  secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975,
n.   164,   su   richiesta  del  datore  di  lavoro  o,  in  caso  di
impossibilita'  di  quest'ultimo,  del  lavoratore interessato. Per i
periodi  di  paga  gia'  scaduti  la richiesta dovra' essere prodotta
entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza.
  5. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni
di   cui  alle  premesse,  i  periodi  di  trattamento  ordinario  di
integrazione   salariale,   compresi  tra  il  7 luglio  2001  ed  il
31 dicembre  2001,  non  si computano ai fini del calcolo dei periodi
massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia.
  6.  Le  istanze  di  cassa integrazione straordinaria presentate in
base  alla  legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati
dall'evento  calamitoso non saranno computate ai fini del calcolo dei
periodi  massimi  di  durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno
altresi'  avere  specifici  criteri  di  ammissibilita'.  La regione,
nell'esprimere motivato parere sulle istanze previsto dal decreto del
Presidente  della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnalera' al
Ministero  del  lavoro  e  delle politiche sociali le singole imprese
rientranti nell'applicazione del presente articolo.
  7.  I  lavoratori  residenti  nei  comuni  di  cui  alle premesse e
iscritti  nelle  liste  di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n.
223  del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio
1993,  hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre
2001.