Art. 2. 1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per effetto dell'evento calamitoso oggetto della presente ordinanza, e' corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 dicembre 2001, un'indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, compresa la contribuzione figurativa, ai sensi delle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 2. L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione o per esigenze di assistenza urgente alla famiglia. Tale indennita' non e' cumulabile con quella di cui al comma 1 ed e' proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. 3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito dell'evento calamitoso di cui alla premessa e' sospesa fino al 31 dicembre 2001 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1. 4. L'indennita' di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'I.N.P.S. secondo le procedure di cui alla legge 20 maggio 1975, n. 164, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilita' di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga gia' scaduti la richiesta dovra' essere prodotta entro trenta giorni dalla data della presente ordinanza. 5. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei comuni di cui alle premesse, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale, compresi tra il 7 luglio 2001 ed il 31 dicembre 2001, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in materia. 6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge n. 223 del 23 luglio 1991 per gli effetti provocati dall'evento calamitoso non saranno computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e potranno altresi' avere specifici criteri di ammissibilita'. La regione, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000, segnalera' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo. 7. I lavoratori residenti nei comuni di cui alle premesse e iscritti nelle liste di mobilita' di cui all'art. 5 della legge n. 223 del 23 luglio 1991 e all'art. 4 della legge n. 236 del 19 luglio 1993, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 dicembre 2001.