Art. 3.
  1.  Per  l'autonoma  sistemazione  dei  nuclei  familiari  evacuati
dall'alloggio   distrutto  o  dichiarato  totalmente  o  parzialmente
inagibile,  oggetto  di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato
un  contributo  mensile  fino  a L. 600.000, per la durata massima di
dodici mesi.
  2.  All'assegnazione  del  contributo di cui al comma 1 provvede la
regione  che  trasferisce  le relative somme ai sindaci dei comuni in
cui  risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione
da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria.
  3.  Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci
entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.