Art. 3. 1. Per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari evacuati dall'alloggio distrutto o dichiarato totalmente o parzialmente inagibile, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e' assegnato un contributo mensile fino a L. 600.000, per la durata massima di dodici mesi. 2. All'assegnazione del contributo di cui al comma 1 provvede la regione che trasferisce le relative somme ai sindaci dei comuni in cui risiedono i nuclei familiari, entro venti giorni dalla ricezione da parte dei comuni stessi della documentazione necessaria. 3. Il contributo di cui al comma 1 deve essere erogato dai sindaci entro quindici giorni dall'avvenuta disponibilita' dei fondi.