Art. 4.
  1.  I  prefetti  di  Milano e di Bergamo provvedono agli interventi
necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione
di  situazioni  di  pericolo  e  al  rimborso  alle organizzazioni di
volontariato,  compresi  gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei
volontari  impiegati  che  operano  per  le  finalita' della presente
ordinanza.