Art. 4. 1. I prefetti di Milano e di Bergamo provvedono agli interventi necessari ad assicurare i primi soccorsi, l'assistenza e la rimozione di situazioni di pericolo e al rimborso alle organizzazioni di volontariato, compresi gli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari impiegati che operano per le finalita' della presente ordinanza.