Art. 5.
  1.   Ai   fini  di  assicurare  interventi  a  favore  dei  privati
proprietari  di unita' abitative distrutte o gravemente danneggiate e
per  favorire  la  ripresa  delle  attivita'  produttive,  la regione
Lombardia  e'  autorizzata  a  corrispondere  primi contributi con le
modalita' previste dagli articoli 4 e 4-bis, della legge 1 1 dicembre
2000, n. 365.
  2. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilita' di
cui all'art. 7 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto
dai   sopracitati  articoli  4  e  4-bis  della  legge  n.  365/2000,
applicandosi, altresi', quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4,
della legge 30 marzo 1998, n. 61.