Art. 5. 1. Ai fini di assicurare interventi a favore dei privati proprietari di unita' abitative distrutte o gravemente danneggiate e per favorire la ripresa delle attivita' produttive, la regione Lombardia e' autorizzata a corrispondere primi contributi con le modalita' previste dagli articoli 4 e 4-bis, della legge 1 1 dicembre 2000, n. 365. 2. I contributi sono corrisposti nel limite delle disponibilita' di cui all'art. 7 e, comunque, in misura non superiore a quanto previsto dai sopracitati articoli 4 e 4-bis della legge n. 365/2000, applicandosi, altresi', quanto previsto dall'art. 23-sexies, comma 4, della legge 30 marzo 1998, n. 61.