Art. 7. 1. Agli oneri complessivi derivanti dalla presente ordinanza, valutati in lire 150 miliardi si fa fronte a valere sulle disponibilita' dell'U.P.B. 20.2.1.3 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (cap. 9353 - Fondo della protezione civile). 2. Delle disponibilita' di cui al comma 1, la somma di lire 145 miliardi e' assegnata alla regione Lombardia, e la somma di lire 5 miliardi e' accantonata per fronteggiare gli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2.