Art. 7.
  1.  Agli  oneri  complessivi  derivanti  dalla  presente ordinanza,
valutati   in   lire  150  miliardi  si  fa  fronte  a  valere  sulle
disponibilita'  dell'U.P.B.  20.2.1.3  dello  stato di previsione del
Ministero  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica
(cap. 9353 - Fondo della protezione civile).
  2.  Delle  disponibilita'  di  cui al comma 1, la somma di lire 145
miliardi  e'  assegnata  alla regione Lombardia, e la somma di lire 5
miliardi  e'  accantonata  per fronteggiare gli oneri derivanti dagli
articoli 1 e 2.