Art. 8. 1. Le regioni e le province autonome colpite dagli eventi alluvionali dell'autunno 2000 destinano con priorita', nel limite delle risorse assegnate per la realizzazione dei programmi di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 3090/2000 nonche' per l'erogazione dei contributi destinati alle imprese agricole ai sensi della legge n. 365/2000, i fondi necessari al ripristino, in condizioni di sicurezza, degli argini consortili danneggiati. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 luglio 2001 Il Ministro: Scajola