Art. 8.
  1.   Le  regioni  e  le  province  autonome  colpite  dagli  eventi
alluvionali  dell'autunno  2000  destinano  con priorita', nel limite
delle  risorse  assegnate  per  la realizzazione dei programmi di cui
all'art.  1  dell'ordinanza n. 3090/2000 nonche' per l'erogazione dei
contributi  destinati  alle  imprese agricole ai sensi della legge n.
365/2000,   i   fondi  necessari  al  ripristino,  in  condizioni  di
sicurezza, degli argini consortili danneggiati.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

    Roma, 11 luglio 2001
                                                 Il Ministro: Scajola