Art. 7.
                    I criteri per la graduazione
                     dei contributi universitari
  1.   Ai   fini   della   graduazione  dell'importo  dei  contributi
universitari,   le  universita'  statali  valutano  autonomamente  la
condizione  economica  degli iscritti sulla base dei criteri definiti
dall'art. 3, comma 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
25 luglio 1997, n. 306.