Art. 4.
                     Prova d'esame ed attestato
  1.  Ogni candidato sostiene, a completamento del corso di sicurezza
personale   e  responsabilita'  sociali,  un  esame  dinanzi  ad  una
commissione   presieduta  da  un  rappresentante  del  Ministero  dei
trasporti e della navigazione e composta dal direttore del corso e da
un membro del corpo istruttori.
  2.  La  commissione  stabilisce il metodo o i metodi di valutazione
dei  candidati  affinche'  sia  garantita  una verifica oggettiva del
raggiungimento degli obiettivi del corso.
  3.  Al  candidato che consegue un esito favorevole in sede di esame
e'  rilasciato un attestato secondo il modello indicato nell'allegato
D del presente decreto.